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Lombardia: chiarimenti su obblighi installazione impianti FER per edifici industriali, artigianali e rurali

L’obbligo di installare impianti per produzione di energia rinnovabile non va ricondotto ai soli casi a cui si applicano le norme che derivano dal d.lgs. 192/2005, ma occorre assicurare (per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante) l’installazione di una potenza elettrica commisurata alla superficie in pianta dell’edificio, a prescindere dal fabbisogno energetico dell’edificio stesso

venerdì 20 marzo 2020 - Redazione Build News

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La direzione generale ambiente e clima e qualità dell'aria della Regione Lombardia ha inviato alla Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri della Lombardia (C.R.O.I.L.) una nota con dei chiarimenti in merito all'applicazione degli obblighi relativi all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Riportiamo il testo:

“Con Vs. nota del 4 marzo scorso, pervenuta il 12 marzo, prot.T1.2020.0013072, è stato chiesto se gli edifici industriali, artigianali e rurali, in quanto espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina per l’efficienza energetica degli edifici (punto 3,2, lettere a) e b) del decreto 18546/2019), siano anche esclusi dagli obblighi di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011, relativo agli obblighi di copertura di parte del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili.

In proposito, si osserva che:

- il decreto 18546/2019, nel citare le suddette esclusioni, specifica le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione del medesimo decreto, riconducendole alla climatizzazione per esigenze del processo produttivo o all’utilizzo di reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili o alla mancanza di impianti di climatizzazione;

- l’art. 11, comma 1, del d.lgs. 28/2011, prevede l’obbligo di copertura di parte del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, indicato nell’allegato 3 del decreto medesimo, per “I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti”, senza introdurre distinzione in base alla loro destinazione d’uso;

- l’allegato 3 al d.lgs. 28/2011 precisa ai commi 1 e 2 l’obbligo di copertura di parte dei consumi energetici previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento; al comma 3, invece, viene disposto l’obbligo di installare un impianto per la produzione di energia elettrica in relazione alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2.

Ne derivano alcune considerazioni:

a) il decreto 18546/2019, in analogia con il d.lgs. 192/2005 ed i decreti ministeriali del 26.6.2015, disciplina i requisiti del sistema “edificio-impianto”, al fine di assicurare la disponibilità dei servizi necessari per il comfort delle persone (acqua calda sanitaria, climatizzazione, illuminazione e ascensori) restando al di sotto di determinate soglie di fabbisogno energetico;

b) gli edifici che sono climatizzati per esigenze del processo produttivo (e non del comfort delle persone), che utilizzano reflui energetici non altrimenti utilizzabili (per i quali, quindi, non si pone la necessità di ridurre il loro uso) o che sono privi di impianti di climatizzazione, non debbono essere assoggettati ai requisiti previsti dal decreto 18546/2019 dal momento che viene meno la necessità di assicurare i servizi di cui alla lettera a), entro determinate soglie di fabbisogno energetico;

c) negli edifici che, per la loro destinazione d’uso, non necessitano di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento per il comfort delle persone, non è necessario produrre energia da fonti rinnovabili per rispettare gli obblighi di copertura di cui all’allegato 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2011; tuttavia, l’obbligo di cui al comma 3 dello stesso allegato non è in funzione dello specifico fabbisogno di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ma è commisurato solo alla “superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno”.

Per questi motivi, si ritiene che l’obbligo di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevista dal d.lgs. 28/2011 non debba essere ricondotta ai soli casi a cui si applicano le norme che derivano dal d.lgs. 192/2005 ma che occorra assicurare (per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante) l’installazione di una potenza elettrica commisurata alla superficie in pianta dell’edificio (come indicato dal suddetto comma 3), a prescindere dal fabbisogno energetico dell’edificio stesso.”

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