La Regione Lombardia, con il decreto n. 3419 del 16 marzo 2020, ha introdotto disposizioni che consentono l'impiego del siero di latte per gli impianti a biogas.
L’emergenza del Covid-19 ha portato il settore lattiero caseario ad una situazione di oggettiva difficoltà, considerato che il latte è un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione, se non con interventi graduali.
A causa dell’emergenza del virus Covid-19 i caseifici sono forzatamente sotto organico a causa dell’assenza dal posto di lavoro dei dipendenti interessati dalle misure di emergenza, ciò comportando una riduzione della capacità lavorativa degli impianti e quindi un incremento del latte che non può essere lavorato.
Si registra una drastica riduzione degli ordini da parte dell’HORECA (sistema della ristorazione) soprattutto per i prodotti freschi e freschissimi.
I caseifici a causa della riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano, si trovano a dover gestire un sottoprodotto senza sapere dove collocarlo.
Si stima che a causa del Covid-19 la produzione di latte che non troverà la collocazione sul mercato è di circa il 5%.
Pertanto, il decreto n. 3419/2020 della Regione Lombardia stabilisce:
1. di consentire nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014, l’invio di siero di latte tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, ,agli impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, e conformi al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
2. di consentire nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014, l’invio del siero di latte tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, purché pastorizzato, all’interno di tutti gli altri impianti di biodigestione anaerobica autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
3. di stabilire che nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Gestore ne da’ preventiva comunicazione, che avrà effetto immediato, all’Autorità competente;
4. di fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
5. di stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 30 di Aprile;
6. di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutele del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive.
In allegato il decreto della Regione Lombardia