AiCARR ha recentemente inviato a Regione Lombardia una richiesta di chiarimento in merito alla legislazione prevalente per quanto concerne gli obblighi di FER in ZONA A in relazione a quanto previsto dal Dlgs 28/2011, e smi, e dalla recente D.d.u.o. del 18 dicembre 2019, n. 18456.
L’art. 11 del Dlgs 28 prevede che nelle zone A, stabilite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 siano ridotte del 50%. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di tali soglie, facendo riferimento alle uniche percentuali presenti del comma 1 dell’allegato 3 e lasciando invece invariata la potenza elettrica minima di obbligo del Fotovoltaico.
La D.d.u.o. del 18 dicembre 2019 n. 18456, al punto 6.16 lettera vii, impone invece che, nelle medesime zone A, i requisiti previsti al punto 6.14 lettera c) siano ridotti del 50%, comprendendo anche l’installazione di impianti fotovoltaici come specificato nell’elenco seguente:
- la copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria;
- la copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- l’installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo P = 0,02 x S, dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2.
Come previsto dall’art. 11 del D.Lgs 28/2011, le Regioni possono essere più restrittive andando a incrementare i valori dell’Allegato 3.
A seguito della segnalazione da parte di AiCARR di tale incongruenza, Regione Lombardia ha risposto comunicando che c’è un refuso nella D.d.u.o., che sarà corretto nella prima revisione utile; nel frattempo, in linea di principio vale la legislazione più restrittiva, quindi quanto previsto dal Dlgs. 28 che prevede la sola riduzione delle percentuali di integrazioni da FER del comma 1 lasciando invariata la quota di fotovoltaico.
AiCARR è attiva sui temi della normativa e della legislazione nazionale e regionale attraverso il suo Osservatorio Normativo, un gruppo di lavoro ristretto che rappresenta l’interfaccia tra i Soci e il mondo tecnico-normativo.