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Lombardia: interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti

Definiti i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico

lunedì 10 luglio 2017 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 27 del 4 luglio 2017, è stata pubblicata la D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6824 recante “Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell’ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 344/2016 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico”.

Con questo provvedimento – IN ALLEGATO - la Giunta regionale lombarda ha deliberato di:

1. destinare la somma complessiva di € 1.420.804,42 agli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016, n. 344, relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, con il seguente ordine di priorità:

a) interventi riguardanti le sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;

b) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà delle amministrazioni comunali, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, come definite nell’Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;

c) interventi riguardanti edifici, strutture ed opere di proprietà pubblica, purché dotati di valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, come definite nell’Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali;

d) interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere di interesse strategico in comuni non compresi nell’allegato 7 dell’OCDPC 344/2016, purché dotati dell’indagine di microzonazione sismica sull’intero territorio comunale, di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità, e dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;

2. di favorire gli interventi, elencati in ordine di priorità al punto precedente, per i quali:

- il progetto definitivo/esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto dell’intervento, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, nonché dei relativi parametri tecnici di pericolosità, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;

- siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l’intero territorio comunale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’OCDPC 344/2016;

- siano già stati assolti gli obblighi previsti dalla l.r. 33/2015 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dalla d.g.r. 5001/2016 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015); in particolare, per i comuni in zona 3, sia stata effettuata la comunicazione di deposito sismico e, per i comuni in zona 2, sia stata presentata l’istanza di autorizzazione e richiesto il parere regionale, ove previsto;

3. di destinare prioritariamente le risorse finanziarie a disposizione agli interventi di cui alla lettera a) e alla lettera d), se relativi a sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, del punto 1), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore all’80% del contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 8 e 10 dell’OCDPC 344/2016;

4. di destinare le eventuali risorse residue agli interventi specificati, in ordine di priorità, alle lettere b), c) e d) del punto 1), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 60% del contributo massimo erogabile;

5. di non prevedere contributi relativamente agli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), dell’OCDPC 344/2016;

6. di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell’art. 10 dell’OCDPC 344/2016:

- la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;

- la definizione delle procedure di selezione dei progetti presentati;

- l’individuazione dei progetti e la definizione del programma degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell’ordinanza medesima;

7. di dare atto che le risorse per il finanziamento del programma di prevenzione di cui trattasi, pari ad € 1.420.804,42, sono appostate al capitolo di spesa 11.01.203.6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» del corrente esercizio finanziario;

8. di dare atto che il competente dirigente regionale provvederà all’adozione dei provvedimenti per l’erogazione dei finanziamenti, nell’osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

9. di dare atto che eventuali economie di spesa saranno imputate al Fondo di prevenzione del rischio sismico dell’annualità successiva, ai sensi dell’art. 15 dell’OCDPC 344/2016.

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