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Lombardia, nuove norme per il calcolo della quota rinnovabile nelle pompe di calore

La Regione Lombardia ha adottato la modalità proposta dal CTI per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione energetica mediante pompe di calore. Ne avevamo già parlato sulla rivista Aicarr Journal

venerdì 17 marzo 2017 - Erika Seghetti

pompe di calore

L’applicazione agli edifici ad energia quasi zero dei requisiti di copertura da fonti rinnovabili, previsti dall’allegato 3 del Dlgs 28/2011, comporta la conseguente applicazione agli edifici nuovi e a tutte le ristrutturazioni importanti di primo livello, dell’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili.
Questo, però, secondo alcune associazioni di categoria, tendeva a penalizzare alcune tecnologie basate sull’utilizzo di energia primaria, come le pompe di calore alimentate da gas naturale.

La proposta del CTI

A tal proposito nelle scorse settimane è arrivata la proposta del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), in particolare dal gruppo di lavoro sulle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, che ha definito la proposta di una diversa modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione energetica mediante pompe di calore. Tale proposta, riconoscendo l’efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, consente di valorizzare maggiormente l’energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.

La Lombardia si adegua al calcolo

Regione Lombardia ha così deliberato di aggiornare i contenuti delle proprie disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, riconoscendo la maggior efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria e dunque valorizzando la quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.
Entro 30 giorni, le disposizioni allegate al decreto n. 176/2017 dovranno essere aggiornate con le nuove modalità di calcolo. Analogamente dovrà essere aggiornato anche il software Cened +2.0, utilizzato dai certificatori energetici lombardi per redigere l’APE.


Un aspetto già affrontato: la Tavola Rotonda di Aicarr Journal

Nel numero 41 della rivista Aicarr Journal avevamo già affrontato l’argomento, con una tavola rotonda dedicata al D.Lgs. 28/2011. Abbiamo chiesto ad alcuni rappresentanti delle categorie coinvolte- progettisti, produttori, università ed enti di normazione- se l’obiettivo di copertura del 50% da rinnovabili fosse raggiungibile e se ci fossero aspetti del Decreto da rivedere.
Sul fronte delle pompe di calore era intervenuta Climgas, Associazione costruttori e distributori di apparecchiature per la climatizzazione a gas, evidenziando alcune problematiche proprio nel metodo calcolo della quota rinnovabile per le pompe di calore a gas.
Secondo Climgas il metodo di calcolo non considera l’energia primaria consumata dalle pompe di calore per ottenere un determinato utilizzo di energia rinnovabile, ma solo l’energia “finale”, cioè consumata sul sito di installazione. Considerando unicamente ciò che la macchina preleva dall’ambiente (acqua, aria o terreno), senza curarsi di ciò che “spende”  in termini di energia primaria non rinnovabile, il risultato è che  il valore del fattore di copertura QR non valuta in alcun modo il consumo di fonti fossili necessarie per ottenere tale risultato.

“La valutazione della QR intesa unicamente come percentuale di energia prelevata da sorgente fredda- sottolineava Climgas-  può quindi risultare poco significativa e fuorviante se considerata in un contesto globale con avente come l’obiettivo di ridurre la riduzione del consumo di fonti fossili nella climatizzazione invernale.”
Un altro aspetto evidenziato è il fatto che la valutazione della quota rinnovabile sia espressa correttamente per tutte le pdc in altri due decreti, ossia nei decreti del “conto termico” (28/12/2012 e 16/02/2016) dove è giustamente considerato il rendimento di conversione del parco di generazione italiano.

In attesa che tali modifiche vengano definite ed apportate, al solo scopo di verifica degli obblighi di copertura dei fabbisogni termici con le FER, Climgas chiede che venga immediatamente accettata una procedura di calcolo in linea con quanto definito all’allegato 1, paragrafo 4 del D.Lgs. 28/2011, specifica per le pompe di calore a gas, basata su passaggi matematici indicati dal D.M. 28/12/2012 e dal successivo D.M. 16/02/2016 Conto Energia Termico 2.0 (attuativi del suddetto D. Lgs. 28/2011).
Nello specifico:
 

 
dove:
-        per le pompe di calore elettriche: SPF = SCOP. È la prestazione media stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4;
-        per le pompe di calore a gas: SPF = . È il rapporto tra la prestazione stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4 ed il rendimento del sistema elettrico nazionale η;
-        η:. è È il rendimento del sistema elettrico nazionale, ovvero il reciproco del fattore di conversione 0,46.

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