Sul BURL SO 12 del 20 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto n. 2456 del 8 marzo 2017 della Regione Lombardia che integra le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprova le disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica.
Il provvedimento sostituisce le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n.176 del 12 gennaio 2017, con le «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica» e con il relativo allegato B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica».
È stabilito che la nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore entrerà in vigore il 3 aprile 2017, data in cui sarà operativo, secondo quanto assicurato da Infrastrutture Lombarde, l’aggiornamento del relativo software di calcolo.
Il provvedimento decreta di riapprovare complessivamente, al fine di favorire una lettura unitaria della disciplina regionale, i seguenti allegati:
−− «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica», corredato dai seguenti documenti:
A. Definizioni
B. Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
C. Relazione tecnica
D. Attestato di Prestazione Energetica
E. Targa energetica
F. Titoli di studio del Soggetto certificatore
G. Annunci commerciali
H. Metodologia di calcolo
LE PRINCIPALI NOVITÀ. L'associazione Anit segnala che “le differenze principali riguardano la valutazione del coefficiente medio di scambio termico H’t nella ristrutturazione importante di 2 livello, la valutazione della quantità di energia termica prodotta dalle pompe di calore oltre alcuni aspetti legati agli attestati di certificazione energetica”.
Con la d.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017 è stato stabilito:
- di aggiornare i contenuti delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, in modo da riconoscere la maggior efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, con conseguente valorizzazione della quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas;
- di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, entro 30 giorni dall’approvazione della stessa dgr, ad integrare le disposizioni allegate al decreto n. 176/2017 con le modalità di calcolo definite nella suddetta proposta, da integrare nel software CENED +2.0, stabilendo che l’applicazione della metodologia decorra dalla data in cui sarà pienamente operativa la nuova versione del software.
La Regione Lombardia ha rilevato che:
- la formulazione della modalità di calcolo approvata dal CTI include una simbologia e un rinvio alle formulazioni contenute nella norma tecnica UNI/TS 11300-4 che non trovano diretta applicazione nella procedura di verifica dei requisiti e di calcolo delle prestazioni energetiche definite dalla disciplina regionale approvata con decreto n.176/2017 e che, per tale motivo, si rende opportuno recepire il principio per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, formulandolo in modo coerente con la disciplina regionale;
- sono stati sollevati nuovi quesiti in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, evidenziando le difficoltà di intervento che sorgono quando le parti che compongono l’involucro esterno degli edifici non appartengono allo stesso soggetto giuridico;
- è emersa la necessità di precisare che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come i lucernari;
- è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica;
- si è riscontrata l’opportunità, per favorire l’accertamento sulla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica, di chiedere al Soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, prevedendo che tale disposizione decorra dall’1.1.2018, in modo da consentire l’adeguamento del suddetto Catasto;
- sono emersi alcuni refusi nella numerazione di alcune delle disposizioni allegate al decreto 176/2017 e nel relativo allegato B, nonché nel mantenere la previsione di allegare all’Attesto di Prestazione Energetica una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex artt 19 e 47 d.p.r. 445/2000), dal momento che la stessa dichiarazione è già inserita nel modello di Attestato approvato con decreto n.176/2017.