Ho acquistato un appartamento con mutuo prima casa alla fine del 2014 e devo quindi spostarvi la residenza entro e non oltre 12 mesi (18 se non avessi il mutuo). Purtroppo, mancando ancora l’agibilità, non posso richiedere in comune la residenza.
Nel rogito è previsto che l’agibilità dell’unità immobiliare venga ottenuta, nel più breve tempo possibile, dalla parte venditrice. Tuttavia, essendo sorti alcuni problemi nei rapporti tra promotore ed impresa costruttrice, i lavori di ultimazione si sono fermati ed ho il forte dubbio che non possa trasferire la residenza nei tempi previsti.
Come posso comportarmi per non perdere le agevolazioni prima casa?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
In effetti la situazione è piuttosto delicata in quanto l’Agenzia delle Entrate, in questo supportata da reiterate sentenze della Corte di Cassazione, non disconosce il diritto a fruire delle agevolazioni "prima casa" nell’ipotesi di mancato trasferimento della residenza nei termini solo nel caso di eventi di forza maggiore tra i quali, purtroppo, non viene riconosciuta la mancata ultimazione dei lavori, e quindi il relativo mancato rilascio dell’agibilità da parte dell’Amministrazione comunale. In questo senso, ad esempio, si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527 a proposito di un caso molto simile in cui l’immobile che era stato acquistato da un contribuente quando era ancora in costruzione solo dopo due anni aveva ottenuto il certificato di abitabilità. Nella sentenza in esame i giudici di legittimità hanno escluso che possa configurarsi la presenza dell’esimente da forza maggiore nei casi in cui il mancato trasferimento della residenza sia dovuto al ritardo del rilascio del certificato di abitabilità di un immobile in costruzione, smentendo diverse pronunce dei giudici di merito (si veda ad esempio la sentenza della Ctr Veneto, sezione XIX, n. 25/19/2014, nella quale è stato affermato che "nei diciotto mesi previsti per il trasferimento della residenza non deve essere computato il periodo di tempo occorso per il rilascio del certificato di abitabilità").
Risulta arduo, in definitiva, vedersi riconoscere l’agevolazione fiscale in caso di ritardato trasferimento della residenza per le lungaggini burocratiche (mancato rilascio nei termini del certificato di abitabilità). Nel caso proposto si ritiene che l’unica possibilità sia la minaccia di adire le vie legali nel caso in cui, per fatto e colpa del promotore (che però sarà tutta da dimostrare), il contribuente non dovesse poter trasferire nei termini la residenza nell’immobile acquistato e quindi decadere dalle agevolazioni di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).