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Manovra 2019: per i lavori pubblici il Fondo pluriennale vincolato

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con un decreto interministeriale da adottare entro il 30 aprile 2019

martedì 13 novembre 2018 - Redazione Build News

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La Manovra 2019 (disegno di legge di Bilancio per il 2019), ora al vaglio del Parlamento, all’articolo 67 detta norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell’economia e finanze e del Ministero dell’interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

La norma – spiega un dossier del Servizio studi della Camera - prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali.

L’intervento è volto ad aggiornare la disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici (definita sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici) al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall’allegato 2/4 al decreto legislativo n.118/2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con decreto legislativo n.50/2016).

Secondo la relazione illustrativa l’aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato “determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici”.

A tal fine vengono modificati l’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267/2000 (quest’ultimo per mere finalità di coordinamento normativo).

Leggi anche: “Bando periferie, salvi i fondi nel disegno di legge di Bilancio 2019

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