L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2/19, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni previste su alcune sanzioni in materia di lavoro, così come introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
In particolare, l’art. 1, comma 445 della suddetta Legge prevede l’inasprimento delle sanzioni nelle seguenti misure:
- 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per le violazioni in materia di lavoro irregolare (maxi sanzione per lavoro in nero), durata media dell’orario di lavoro, riposi settimanali, ferie, riposo giornaliero, attività di somministrazione, intermediazione, distacco, sicurezza sul lavoro;
- 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
- 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tali maggiorazioni sono raddoppiate nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Le maggiorazioni trovano applicazione in relazione alle condotte che si realizzano a decorrere dal 2019, a prescindere dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione ed in armonia con i previgenti incrementi sanzionatori introdotti dal D.L. n. 145/13.
A tal fine, per semplificare gli adempimenti, l’I.N.L. fa riserva di fornire un nuovo codice tributo specifico per le suddette maggiorazioni, le cui finalità sono quelle di incrementare la dotazione del Fondo risorse decentrate dell’INL, destinato alla valorizzazione del personale.
Nelle more di emanazione del nuovo codice tributo, le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione attraverso gli attuali codici.
In allegato la circolare