Il comma 118 del'articolo 1 della Legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.
Più in dettaglio le disposizioni in esame riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.
Si affida un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Manovra, la definizione di:
- criteri e procedure per l'accesso al beneficio;
- eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;
- le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame. (fonte: dossier parlamentare del 17 dicembre 2019)