Il disegno di legge di bilancio 2021, che ormai è quasi legge (manca solo il via libera del Senato) riconosce un credito d'imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa - che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
Sono escluse le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive; la fruizione del beneficio, per le imprese ammesse, è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa ad eccezione: dei veicoli ed altri mezzi di trasporto, dei beni per i quali il coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni individuati nell'allegato 3 annesso alla L. n. 208 del 2015, dei beni devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in diversi settori.
Il credito d'imposta, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto nella misura del 10% del costo sostenuto per le imprese che effettuano investimenti in:
- beni strumentali materiali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 mln di euro, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0;
- in beni strumentali immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro, diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15% in caso di investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
Il credito d'imposta in argomento viene riconosciuto per il solo 6% nel caso in cui gli investimenti di cui sopra siano effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
In caso di investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, il credito d'imposta è riconosciuto:
- nel 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- nel 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;
- nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.
Per gli investimenti suddetti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 il credito d'imposta è riconosciuto secondo le seguenti misure:
- nel 40% del costo per la per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- nel 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro;
- nel 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino a 20 mln di euro.
In caso di investimenti, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, in beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (c.d. beni materiali "industria 4.0") il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il credito in parola è utilizzabile solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni acquisiti per effetto degli investimenti in beni materiali diversi da quelli relativi a "Industria 4.0", ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali definiti "Industria 4.0". (fonte: dossier del Servizio del bilancio del Senato)