In materia di infrastrutture, la Legge di Bilancio 2020, approvata dal Senato e ora all'esame della Camera per il via libera definitivo, prevede una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
In particolare – spiega un dossier parlamentare - quanto alle risorse destinate ai comuni:
- si prevede, per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, commi 29-36);
- si modifica la disciplina, già recata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici (art. 1, comma 38);
- si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per investimenti nei comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 1, commi 44-46);
- si prevede l'assegnazione (nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034) di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti (art. 1, commi 51-58).
Quanto alle risorse destinate alle province e alle città metropolitane, si prevede la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi (art. 1, commi 62-64).
Riguardo alle risorse destinate alle regioni a statuto ordinario, si incrementano di 2,4 miliardi di euro le risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali (art. 1, comma 66). Inoltre, si istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a 56 milioni di euro, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori (art. 1, comma 553).