Sabato scorso la commissione Bilancio della Camera ha approvato due emendamenti che modificano il comma 3 dell'articolo 1 - “Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili” della manovra 2018.
Il primo emendamento prevede che la detrazione al 50% per interventi di riqualificazione energetica si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.
La detrazione spetta nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);
- impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- generatori d’aria calda a condensazione.
DETRAZIONE FINO ALL’85% PER LAVORI ANTISISMICI CONBINATI CON LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONDOMINI. Il secondo emendamento inserisce un nuovo comma all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 - rimane esclusa solo la zona 4. La misura della detrazione è dell’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85% in caso di passaggio di due classi di rischio.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.