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Manovra, iperammortamento anche per i sistemi di gestione dei consumi energetici

Le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici sono incluse tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

mercoledì 2 novembre 2016 - Redazione Build News

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Iperammortamento anche per componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici.

È quanto prevede il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

L'articolo 3 proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

In particolare, la norma reca una disciplina nuova e specifica in conformità con un approccio neutrale sotto il profilo sia settoriale che tecnologico:

- per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell’Allegato A), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione. In questi beni figurano anche i componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici;

- per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (dettaglio fornito nell’allegato B) per i quali è riconosciuta la maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto; questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. Iper ammortamento;

- esclude dalla proroga del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa.

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (iii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016.

Pertanto, sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge e le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

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