Nella riunione dell'8 giugno scorso, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento sullo “standard professionale e formativo di manutentore del verde”, inviato dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni, Marcello Mochi Onori, a tutti i presidenti e ai ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Di seguito si riporta il testo del documento, pubblicato nella sezione “Conferenze” del portale www.regioni.it.
Normativa di riferimento: Legge 26 luglio 2016 n.154, articolo 12.
CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.
CODICE ATECO 2007: 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini
AREE DI ATTIVITA’: ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini
LIVELLO EQF: in attesa di definizione a seguito dell’emanazione del relativo decreto interministeriale
1.DESCRIZIONE PROFILO: Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
2. ELEMENTI DI CONTESTO: Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche (irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi e realizzazione di infrastrutture).
3. SOGGETTI AI QUALI E’ DESTINATA LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto.
4. SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
5. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 80 ore complessive di cui almeno 30 ore di attività pratiche relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO BASE: Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell’obbligo formativo.
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
7. CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo:
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.
8. ESAME FINALE: La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.
Accedono all’esame
a) i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.
L’esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove d’esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.
9. CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.