Anche le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, possono esercitare l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato.
Lo stabilisce l'articolo 12 del “Collegato Agricoltura” - Legge n. 154/2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto e in vigore dal 25 agosto.
L'art. 12 del provvedimento dispone che “L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.”
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del predetto attestato di idoneità.
Dall'attuazione di queste disposizioni “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”