La società Aeroporti di Roma (Adr) ha violato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e la concorrenza: nell’ambito del contratto quadro per i lavori di ristrutturazione e costruzione di nuove opere degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, infatti, ha invitato l’impresa precedente affidataria, che poi si è aggiudicata l’appalto, senza fornire adeguate motivazioni, compromettendo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, richiamati dal codice appalti. La violazione è resa ancora più evidente dalla indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto che ha avvantaggiato, rispetto agli altri concorrenti, l’impresa uscente, già a conoscenza del contesto in cui operare. Lo sottolinea Anac in un atto del presidente Giuseppe Busia (in allegato).
I FATTI. L’Autorità si è espressa in seguito a una segnalazione che lamentava come la procedura negoziata a inviti condotta secondo un regolamento Adr fosse stata aggiudicata con un ribasso del 58,13% e prospettava un presunto “orientamento” volto alla “ripetuta aggiudicazione di contratti con ribassi tali da risultare manifestamente incongruenti, economicamente disallineati, irrispettosi dei principi di economicità, efficacia e trasparenza garantiti dal Codice dei Contratti”.
LA NOTA DI ADR. Adr ha precisato che sono “stati selezionati 17 Operatori Economici a fronte di un numero minimo di 7 previsto per la specifica soglia di importo e natura dell’appalto (1.500.000 euro)”. Considerata la necessità operativa di disporre di uno strumento contrattuale rapido flessibile per eseguire le attività di assistenza edile, Adr ha da tempo scelto di utilizzare lo strumento dell’accordo quadro con risultati più che soddisfacenti sia in termini di rapidità operativa che di qualità degli interventi”.
I RILIEVI DELL'ANAC. Carenza progettuale e indeterminatezza del contenuto dell’oggetto del contratto, le criticità rilevate dall’autorità che ricorda come l’aggiudicazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione anche in caso di ricorso allo strumento dell’accordo quadro. La mancanza dei progetti non ha consentito ai concorrenti di stimare adeguatamente gli interventi richiesti con la quantificazione degli importi e ha causato approssimazione nell’elaborazione del prezzo offerto compromettendo la regolarità dello svolgimento della procedura, aggiudicata con il criterio del minor prezzo. L’alterazione dei principi di concorrenza, secondo Anac, è confermata dal fatto che la procedura è stata aggiudicata dall’impresa appaltatrice uscente, che, conoscendo le caratteristiche dell’appalto, non disponibili in fase di gara per gli altri concorrenti, è risultata in grado di valutare con maggiore compiutezza la consistenza degli interventi e di proporre la migliore offerta economica, formulando il miglior ribasso, pari al 58,13%, oggetto di segnalazione.
Infine Anac indica la mancata applicazione delle norme in tema di anomalia delle offerte, che avrebbe dovuto indurre Adr a verificare la congruità delle offerte fino all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell’offerta indicata nel decreto semplificazioni.