di Franco Metta
Il ministero della Transizione Ecologica ha chiarito con una nota (protocollo 0051657) alcuni aspetti applicativi che riguardano il codice ambientale, modificato lo scorso anno con il D.Lgs. 116/2020.
Tra questi aspetti vi è la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali in particolari circostanze: per esempio i rifiuti da costruzione e demolizione in edilizia cimiteriale vanno considerati speciali se “prodotti da attività di impresa”, urbani se invece risultano abbandonati.
Oppure ancora i residui da manutenzione del verde sono considerati rifiuti urbani se provengono da aree pubbliche. Se prodotti da un’impresa che effettua la manutenzione di un giardino privato vanno invece considerati speciali. Ma se è il privato cittadino che taglia l’erba del proprio giardino, i rifiuti tornano a essere considerati “urbani”.
IN ALLEGATO, la Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021