Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d’imposta – c.d. “Sport Bonus” - in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Lo dispone l'art. 47 del disegno di legge di Bilancio 2019, consegnato al Parlamento.
Nel dettaglio, il citato credito d’imposta, strutturato secondo le modalità dell’Art-Bonus, è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta, altresì, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.
Inoltre è previsto che il bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I soggetti che effettuano le erogazioni in esame non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
I soggetti destinatari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e con cadenza annuale il loro utilizzo fino all’ultimazione dei lavori, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
L’Ufficio per lo sport infine provvede all’attuazione della disposizione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono individuate le disposizioni applicative necessarie.
Vedi anche: “Estensione del regime forfetario (Minimi): novità nella legge di Bilancio 2019”