Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
In base a quanto viene richiesto nel quesito si ritiene che le opere definite come di "manutenzione straordinaria" (così come vengono descritte dall’articolo 3, comma 1, della lettera b) del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) si debbano riferire a fabbricati strumentali all’attività agricola (ovvero stalle, ricoveri per attrezzi, ricoveri per prodotti agricoli ecc.).
Per gli interventi di manutenzione straordinaria su tali tipologie di fabbricato l’aliquota IVA che può trovare applicazione alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione delle citate opere è quella ordinaria del 22%. Se l’intervento edilizio invece potesse rientrare nei concetti di restauro - risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d) l’IVA sarebbe applicabile con l’aliquota ridotta del 10%.
In altre parole, per quanto riguarda i fabbricati diversi dall’abitazione gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria scontano l’aliquota IVA del 22% mentre gli altri interventi (restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) sono soggetti all’aliquota IVA del 10%.