Inserimento di un vano ascensore in posizione diversa da quella inizialmente prevista con foratura delle volte a botte dell’edificio sia pure in misura ridotta; aumento dell’altezza dei vani depositi siti in terrazzo; modifica delle unità abitative al secondo piano con trasformazione di una singola unità in due appartamenti.
Un intervento edilizio di questo tipo, osserva la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.4381/2015 depositata il 21 settembre, non è riconducibile alla nozione di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, “tipologia edilizia che per il vero si addice ad altri interventi, certamente meno invasivi di quelli autorizzati con il provvedimento di che trattasi”.
DIFFERENZE TRA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Palazzo Spada rammenta che “integrano gli estremi della ristrutturazione edilizia gli accorpamenti e i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterino l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi (esattamente come avvenuto nel caso de quo) mentre la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie”.
Infatti “le opere de quibus comportano quelle modifiche strutturali che impediscono di farle annoverare nella tipologia della manutenzione straordinaria e con la concessione in variante è stato autorizzato un intervento “nuovo” e diverso, non consentito dalla normativa urbanistica vigente”.
LA LEGGE SBLOCCA ITALIA E IL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM. La parte ricorrente ha invocato l’applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria - modificativa dell’art.3 del dpr n.380/2001 - come configurata dalla normativa recentemente introdotta dal legislatore con lo Sblocca Italia (legge n.164/2014), ma, osserva il Consiglio di Stato, “la verifica di legittimità va effettuata con riferimento alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo edilizio secondo il noto principio del tempus regit actum”.