Nel caso in esame – sul quale si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 17035/2016 – l'assemblea di un condominio ha deliberato l'istituzione di un fondo-cassa rivolto, in una situazione di grave degrado dell'immobile, ad assicurare la provvista per procedere ad opere di manutenzione, con particolare riferimento all'impianto fognario, alla copertura, al lucernaio della scala e all'adeguamento dell'impianto elettrico.
Nella sentenza – IN ALLEGATO – la suprema Corte ha dichiarato la legittimità della predetta deliberazione assembleare di istituzione del fondo-cassa per eseguire le suddette opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se l'approvazione dei lavori era stata rinviata ad epoca in cui vi fosse il nuovo amministratore.
La Cassazione ricorda che “appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni”.
L'onere per la costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria “va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell'art. 1123 cod. civ. se per la realizzazione di interventi non ancora specificati è possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in base ai millesimi di proprietà”.