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Marcatura CE porte e cancelli industriali: la circolare del Dipartimento Vigili del Fuoco

Chiarimenti in merito al nuovo regime di obbligatorietà di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco

venerdì 15 novembre 2019 - Redazione Build News

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Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) segnala che dal 2 Novembre 2019 devono essere immessi sul mercato solo previa marcatura CE porte esterne pedonali, finestre apribili, porte industriali e da garage aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi.

È terminato quindi il periodo transitorio in cui potevano essere immessi sul mercato i suddetti manufatti tagliafuoco marcati CE oppure non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014, a discrezione del Fabbricante.

Il 6 novembre 2019, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha reso nota la Circolare n. 0016746 - IN ALLEGATO - contenente chiarimenti in merito al nuovo regime di obbligatorietà di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco. La Circolare esplicita le conseguenze dell'entrata in vigore di obbligo di marcatura CE per i suddetti manufatti, ovvero:

- I prodotti ricadenti nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali” e UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali” con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE anche ai sensi della UNI EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”.

- Per tali prodotti, vigendo l'obbligo di marcatura CE, non è più in vigore il regime di omologazione fino ad ora previsto dal D.M. 21/06/2004.

- Per tutti gli altri prodotti esclusi dall' ambito di applicazione della UNI EN 14351-1 e UNI EN 13241 resta invece valido il regime di omologazione del D.M. 21/06/2004; è il caso ad esempio delle porte interne resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi.

Rimangono quindi ancora escluse dall'obbligatorietà di marcatura CE le porte interne - sia senza che con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi – in quanto ricadenti sotto l'ambito di applicazione della norma UNI EN 14351-2:2018 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali". Tale norma non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) come norma armonizzata e fintantoché non avverrà la pubblicazione, non potranno essere immesse sul mercato porte interne (tagliafuoco o non tagliafuoco) marcate CE. Per esse, qualora siano resistenti al fuoco, rimane quindi valido il precedente regime di omologazione previsto dal D.M. 21/06/2004.

A sorpresa, la Circolare specifica che per "uso esterno" si intende una porta che separa ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall'esterno. Al contrario, ai fini della marcatura CE, si applicano le definizioni contenute nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 (richiamata dalle stesse UNI EN 14351-1 e UNI EN 14351-2), in cui per porte esterne si intende: "porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio", indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno. Ad esempio, una porta che separa un'unità immobiliare (riscaldata) dal pianerottolo delle scale (ambiente non riscaldato) è da considerare una porta ad uso interno secondo la UNI EN 12519 e quindi non da marcare CE poiché ricadente nell'ambito di applicazione della UNI EN 14351-2, mentre nell'accezione della Circolare sarebbe da considerare ad uso esterno e quindi soggetta a marcatura CE ai sensi della UNI EN 14351-1.

Tutto ciò, potrebbe creare confusione rispetto agli adempimenti a cui il Fabbricante deve ottemperare nel caso di porte tagliafuoco interne che delimitano ambiente non riscaldato da uno riscaldato. È interpretazione di UNICMI che tali porte debbano essere considerate comunque "porte ad uso interno" in quanto non confinanti con l’esterno dell’edificio: dovranno quindi seguire le procedure di omologazione ai sensi del D.M. 21/06/2004 e non possono essere marcate CE ai sensi della UNI EN 14351-1, in quanto esulano dal suo campo di applicazione.

La Circolare esplica anche gli adempimenti necessari nel caso di porte o finestre resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi con doppio uso (sia per interno che per esterno). In questo caso, è necessario che il Fabbricante soddisfi tutte le condizioni che seguono:

- Appronti tutta la documentazione di marcatura CE in relazione al suo "uso per esterni", inclusa la DoP, ai sensi della norma armonizzata (UNI EN 14351-1);

- Appronti anche la documentazione relativa all' omologazione in relazione al suo "uso per interni" in accordo al D.M. 21/06/2004 potendosi avvalere anche dei rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE come prodotto per "esterni";

- Nella redazione del libretto di installazione, uso e manutenzione devono essere riportate le indicazioni relativi ad entrambi gli usi.

Infine, Unicmi ricorda che la marcatura CE di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco, avviene ai sensi della norma UNI EN 16034:2014, unitamente alle specifiche norme di prodotto ad essa correlate. Le UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 e UNI EN 13241:2003+A2:2016 vanno quindi lette congiuntamente alla UNI EN 16034:2014 nel caso di manufatti resistenti al fuoco. Ne consegue che in DoP dovranno essere riportate sia le caratteristiche essenziali del manufatto previste dalle singole norme di prodotto (UNI EN 14351-1 oppure UNI EN 13241) sia le nuove caratteristiche essenziali introdotte dalla UNI EN 16034:2014.

Il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) del prodotto, in questo caso, avviene nel sistema 1 (il più severo).

La UNI EN 16034:2014 ha introdotto 6 nuove caratteristiche essenziali:

1. Resistenza al fuoco (solo per applicazioni in cui viene richiesto il requisito di compartimentazione al fuoco)

2. Controllo dei fumi (solo per applicazioni in cui viene richiesto il requisito di tenuta ai fumi)

3. Capacità di sblocco

4. Autochiusura (solo per porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o di controllo dei fumi dotati di dispositivi di autochiusura)

5. Durabilità della capacità di sblocco

6. Durabilità di autochiusura (solo per porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o di controllo dei fumi dotati di dispositivi di autochiusura): a. Nei confronti del degrado (test ciclico); b. Nei confronti dell'invecchiamento (corrosione)

In allegato la circolare

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