Semplificare le procedure in materia edilizia, promuovere opere e interventi qualitativamente più elevati per il benessere dei cittadini e per incentivare la ripresa economica del settore. Sono gli obiettivi della Legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015, recante "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", pubblicata sul BU n. 37 del 30 aprile 2015.
Le nuove norme intervengono sui processi e sui regolamenti edilizi, attuando una semplificazione e un'accelerazione, nell'ottica di facilitare gli operatori del settore. Molte tipologie di interventi minori vengono svincolate dagli obblighi procedimentali e classificate, nel rispetto della normativa nazionale, come "edilizia libera", cioè senza necessità di comunicazioni o permessi.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:
a) i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00;
b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l’eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate;
c) la realizzazione di rampe e pedane per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00;
d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;
e) la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria;
f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne;
g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro;
h) le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici;
i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;
l) le opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano:
1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell’impianto;
2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;
8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;
10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;
11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;
12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;
13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento;
m) le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all’interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell’utilizzo dei locali adibiti a esercizio d’impresa.
Inoltre, viene incrementato l'utilizzo della Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività) che sostituisce completamente la Dia (Dichiarazione di inizio attività). La nuova legge pone in primo piano la sicurezza e la stabilità degli edifici, la promozione di tecniche di costruzione sostenibili e il rispetto dei sistemi antisismici.
INTERVENTI SOGGETTI A CIL. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, del d.p.r. 380/2001 la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti che non rientrano tra quelli oggetto di attività edilizia libera.
INTERVENTI SOGGETTI A SCIA. Sono subordinati alla presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera o alla CIL ovvero al permesso di costruire, e in particolare:
a) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti strutturali dell’edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell’edificio sul quale si interviene;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
d) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
e) le varianti a permesso di costruire di cui all’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001;
f) l’installazione di cabine elettriche, del gas o similari su suolo privato;
g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
h) il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
i) i movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi;
l) la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrate, nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
m) la realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate;
n) l’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Sono inoltre realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all’articolo 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001.
È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire.
MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico in edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 6 e 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è consentita la riduzione degli spessori di murature e solai di copertura fino a raggiungere i limiti stabiliti dal d.lgs. 102/2014 anche se ciò comporta un incremento delle superfici calpestabili, a condizione che sia ottenuta una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza e del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), certificati con le modalità di cui a quest’ultimo decreto legislativo.
Per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura le serre solari, così come definite nei regolamenti attuativi di questa legge.
Le disposizioni indicate ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione, nonché degli standard urbanistici.
Per il recupero degli edifici esistenti di valore storico o architettonico resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Le disposizioni dnon si applicano agli edifici in zona agricola presenti nella carta IGM 1892/1895 ricadenti nei Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR o che comunque non hanno effettuato il censimento degli edifici di cui agli articoli 15, secondo comma, numero 3), e 40 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente è consentito l’inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell’ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell’intero edificio, anche qualora comportino un incremento dell’altezza non superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprietà, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
Gli interventi non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato anche in difformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza.
Agli interventi non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. 1444/1968.
RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI. La legge, inoltre, interviene sui sottotetti, consentendo, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero abitativo per quelli esistenti alla data del 30 giugno 2014, nel rispetto di precisi parametri di altezza e abitabilità: a) un’altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un’altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane; b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile.
Per sottotetto si intende il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. L’altezza del sottotetto è calcolata al netto dell’intera struttura costituente la falda di copertura.
Gli interventi sono consentiti purché prevedano e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti.
Gli interventi sono ammessi anche su immobili aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968.
Gli interventi sono effettuati previa acquisizione del permesso di costruire nei casi previsti ovvero previa presentazione della SCIA negli altri casi e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, se dovuto. Gli stessi sono finalizzati esclusivamente a elevare la qualità abitativa negli edifici esistenti, nel rispetto delle norme vigenti.
I sottotetti recuperati non possono essere oggetto di successivi frazionamenti, fatto salvo l’eventuale accorpamento ad altre unità immobiliari abitative esistenti alla data del 30 giugno 2014.
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. Il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L’autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attività produttive. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione è rilasciata solo qualora l’immobile in cui le stesse attività sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l’utilizzo.