Sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 3 dell'11 gennaio 2018 è pubblicata la Legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1, concernente: “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”.
Questa legge persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
La legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è abrogata a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell’articolo 17.