Sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 47 del 4 giugno è stata pubblicata la Legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 concernente: Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”.
Questa legge proroga il Piano Casa al 31 dicembre 2022.
Importante anche l’aspetto relativo alla riqualificazione con cambio di destinazione d’uso di immobili non residenziali. Infatti, con le modifiche introdotte dalla legge, si potrà intervenire con le regole del Piano Casa su edifici destinati ad un uso non residenziale, ma ubicati all’interno di zone residenziali, in stato di inutilizzo almeno dal 1° gennaio 2018, potendone anche successivamente definire il cambio di destinazione.
La legge inoltre aggiunge, dopo il comma 3 quater dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), il seguente:
“3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull’area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, è consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13/1990, nell’ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee “E” di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell’articolo 22 dell’Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall’Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all’ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.”.
In allegato la Legge regionale