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Materiali da scavo, il Ministero dell'Ambiente chiarisce alcuni dubbi sul DM sottoprodotti

Chiarimenti sull’iscrizione presso le Camere di Commercio da parte dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti, e sulla vidimazione delle schede tecniche

martedì 21 marzo 2017 - Redazione Build News

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Con una nota che riportiamo, l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) illustra le prime indicazioni operative, fornite dal ministero dell’Ambiente con la nota del 3 marzo 2017 n. 3084, per l’applicazione del D.M. 264/2016 che fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

La nota del Minambiente chiarisce alcuni dubbi interpretativi sorti all’indomani dell'entrata in vigore, il 2 marzo 2017, del suddetto D.M. 264/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio.

Il ministero, in particolare, ha analizzato i seguenti aspetti: a) l’iscrizione presso le Camere di Commercio da parte dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti ai sensi dell’art. 10 del d.m. 264/2016; b) la vidimazione delle schede tecniche di cui all’art. 5 del dm 264.

ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI. L’art. 10 del dm 264 ha previsto l’istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale previsione, secondo il ministero, ha lo scopo di creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando così lo scambio di questi materiali.

L’iscrizione, quindi, ad avviso del ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto, che è di carattere oggettivo e dipende dal ricorrere o meno delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Al riguardo, infatti, il ministero ha chiarito che lo scopo del decreto non è quello di innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto quello di indicare “alcune modalità” per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Si tratta, peraltro, di “modalità indicative” che non devono essere considerate “esaustive”, in quanto è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto.

Pertanto, le previsioni e gli adempimenti contenuti nel decreto rappresentano, secondo il ministero, un’opportunità di semplificazione per la gestione da parte degli operatori dei materiali come sottoprodotti, ma non un limite o un vincolo per gli stessi.

Per quanto riguarda, invece, le modalità per procedere all’iscrizione, nella nota del ministero viene chiarito che le Camere di Commercio sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande e a riportarne i dati negli elenchi, senza peraltro dover svolgere alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo.

Sul punto viene specificato che le iscrizioni vanno presentate dal legale rappresentate dell’impresa presso la Camera di Commercio competente, ossia quella della Provincia in cui sono ubicati gli impianti di produzione e di utilizzazione.

Spetta, peraltro, alle Camere di Commercio la regolamentazione della procedura per l’iscrizione. Sotto tale profilo si evidenzia che Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una applicazione che consentirà di procedere online all’iscrizione e alla consultazione dei relativi elenchi da parte degli interessati. A tal fine è stato creato il sito web www.elencosottoprodotti.it, con una apposita sezione informativa sul decreto ministeriale e sul ruolo delle Camere di Commercio.

Il ministero ha inoltre sottolineato che dall’iscrizione non deve derivare alcun onere per produttori ed utilizzatori, come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 10 del d.m. 264 del 2016.

LA VIDIMAZIONE. L’art. 5 del d.m. 264/2016 stabilisce che le schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto, devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Su tale aspetto, la nota del ministero rileva come la formulazione contenuta nel citato art. 5 risulti analoga a quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, in materia di registro di carico e scarico.

Pertanto, per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di una vidimazione gratuita, senza alcun onere in capo ai privati, cui devono provvedere le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Al riguardo, si ricorda che, nelle schede tecniche devono essere riportate, in particolare, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione (art. 5 d.m. 264/2016).

Tali informazioni, peraltro, possono essere contenute anche in altra documentazione (es. contratti tra produttori ed utilizzatori), purché idonea a dimostrare la certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non volersi disfare del materiale.

Leggi anche: “Biomasse residuali, entra in vigore il regolamento per la qualifica come sottoprodotti

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