Per conseguire gli obiettivi al 2030, gli Stati membri dell'Unione Europea potranno sostenere la realizzazione in un altro Stato membro di progetti riguardanti le fonti energetiche rinnovabili.
Lo prevede il nuovo Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della Commissione del 15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 303/1 del 17 settembre scorso.
Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile sostiene la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’UE. A tal fine, il meccanismo svolge due funzioni: (a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999; (b) contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la funzione «abilitante»).
FONTI DI FINANZIAMENTO. A norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo può essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, da fondi dell’Unione o da contributi del settore privato. Il meccanismo può ricevere pagamenti volontari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999. Il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi dell’Unione conformemente agli atti di base applicabili. Qualora gli atti di base applicabili lo prevedano, tali contributi sono utilizzati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione decide per quali inviti debbano essere utilizzati tali contributi.
Il meccanismo può ricevere contributi del settore privato da qualsiasi entità privata, sia essa una persona fisica o giuridica. Prima di trasferire il proprio contributo al meccanismo, l’entità privata può indicare una preferenza per l’invito a presentare proposte cui è destinato il proprio pagamento, o per un tipo di tecnologia o di uso finale che desidera sostenere, senza distorsioni della concorrenza sul mercato, e può chiedere di ricevere le garanzie di origine che potrebbero essere rilasciate per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione può tenere conto di tale preferenza, a cui non è vincolata. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni sugli elementi finali dell’invito a presentare proposte, l’entità privata versa il proprio contributo al meccanismo.
ENTRATA IN VIGORE. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione europea presenta al comitato dell’Unione dell’energia una relazione sul funzionamento del meccanismo e sul suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per le energie rinnovabili per il 2030 e agli obiettivi del Green Deal europeo. La relazione è resa pubblica. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riferisce al comitato dell’Unione dell’energia e al Parlamento europeo in merito all’uso delle entrate con destinazione specifica esterne provenienti dagli Stati membri e dei fondi dell’Unione ricevuti dal meccanismo, all’importo del sostegno assegnato nell’anno precedente e ai fondi non impegnati rimanenti nel meccanismo.
In allegato il regolamento