I FATTI. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’acquisizione di servizi informatici mediante ricorso a confronto concorrenziale nell’ambito del mercato elettronico.
In ragione del valore e dell’oggetto dell’appalto, la stazione appaltante aveva fatto ricorso al cottimo fiduciario disciplinato dall’articolo 125, comma 9, d.lgs. n. 163/2006.
L’amministrazione aveva, quindi, proceduto con l’affidamento in economia del servizio mediante richiesta di offerta (R.D.O.) nei confronti di sette operatori economici selezionati nell’ambito degli elenchi presenti nel mercato elettronico gestito da Consip, ai sensi degli artt. 328 e 332 del d.p.r. 207/2010, che ammettono espressamente che le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, avvengano anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.Stante le caratteristiche del servizio, articolato nell’istallazione del software, nella formazione del personale tecnico e nell’assistenza continuativa del sistema informatico, l’amministrazione aveva selezionato (soli) fornitori operanti nella provincia.
Una società aveva lamentato la violazione del proprio diritto alla partecipazione alla procedura selettiva, in quanto operatore economico del settore operante nel settore delle forniture di beni e servizi informatici.La procedura di cottimo fiduciario si caratterizza per la circostanza che la stazione appaltante opera un confronto concorrenziale tra le sole imprese che essa stessa individua e consulta.
Le imprese partecipanti alla procedura sono quindi soltanto quelle consultate dalla stazione appaltante, vale a dire quelle alle quali è stata inviata la “richiesta di offerta”, non sussistendo, in capo alla stazione appaltante, un generale obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta o che siano nella condizione astratta di poter legittimamente aspirare ad essere consultate. Non sussiste, di conseguenza, alcun diritto alla partecipazione di quanti operano nel mercato elettronico.
SENTENZA. I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione, ritenendo ragionevole la scelta di individuare le ditte da invitare fra quelle operanti nell’ambito territoriale provinciale e, pertanto, in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste.