Nel secondo trimestre di quest'anno il totale degli importi a base d’asta delle gare per servizi di ingegneria ed architettura pubblicate si aggira intorno al miliardo e seicento milioni di euro, valore oltre 1 miliardo inferiore rispetto allo stesso periodo del 2014, anche se pur sempre superiore al miliardo e cento milioni rilevato nei primi tre mesi del 2015.
Tale flessione si ripercuote sulle somme stanziate per i soli servizi di ingegneria che subiscono, rispetto allo stesso trimestre del 2014, un calo del 18% circa.
Sono questi i principali risultati che emergono dai dati raccolti e elaborati dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto concerne le gare per servizi di ingegneria ed architettura bandite nel periodo aprile-giugno 2015.
“Dopo diversi trimestri in cui i dati relativi alle gare per servizi di ingegneria e architettura hanno offerto spunti di velato ottimismo evidenziando performance positive rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno precedente, il secondo trimestre del 2015 fa segnare una battuta d’arresto nel processo di progressiva crescita che si stava delineando”, osserva il Centro studi Cni.
Il calo degli importi destinati ai soli servizi di ingegneria (esclusa l’esecuzione dei lavori) è limitato in larghissima parte ai soli appalti integrati, considerato che in questo caso gli importi sono calati del 27%, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati (appena 400 mila euro in meno) nelle gare in cui non era contemplata l’esecuzione dei lavori.
LA DETERMINAZIONE N. 4/2015 DELL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE. I mesi sotto osservazione sono i primi post-determinazione dell’ANAC - la n.4 del 25 febbraio 2015 - che ha chiarito e avvalorato alcuni adempimenti normativi che le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare, ma che molto spesso, come più volte rimarcato nei precedenti rapporti del Centro studi del CNI, vengono ampiamente disattesi.
CRITERI DM. 143/2013. Ad esempio, nella determinazione citata l’ANAC ha precisato che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143” e che “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara”.
Almeno per ora, non sembra che l’invito dell’ANAC sia stato accolto dalle stazioni appaltanti, visto che nel trimestre in esame, a più di un anno dall’entrata in vigore del DM.143/2013, solo il 52% dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione) ha indicato chiaramente tale decreto quale norma di riferimento per il calcolo del corrispettivo posto a base di gara. Poco meno della metà dei bandi (44,1%) non ha chiarito la modalità di calcolo, mentre il restante 4% ha fatto erroneamente riferimento ad altre norme previgenti (tariffe del DM 4/4/2001 in primis).
E’ invece quasi triplicata, rispetto ai primi tre mesi dell’anno, la quota di bandi in cui è allegato lo schema di calcolo del corrispettivo: il 13,2% laddove nel primo trimestre era solo il 5%.
REQUISITI DI FATTURATO. Un altro aspetto su cui la determinazione dell’ANAC ha posto la propria attenzione riguarda i requisiti richiesti ai partecipanti per l’eventuale affidamento dei servizi tecnici di importo superiore a 100mila euro stabiliti dal comma 1 dell’art.263 del Regolamento di attuazione.
Per quanto concerne i requisiti di fatturato richiesto, che il Regolamento fissa “per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara”, l’ANAC, riprendendo precedenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dell’AVCP, ha reputato “come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara”. Sotto questo aspetto, il Centro studi del Cni rileva qualche segnale di miglioramento rispetto al passato, dal momento che la quota di bandi in cui è stato richiesto un fatturato globale superiore a 2 volte l’importo a base d’asta è sceso dal 43,1% dei bandi pubblicati nel primo trimestre 2015 (con importo a base d’asta superiore ai 100mila euro) al 27,7% nel trimestre in esame.
REQUISITI DI ORGANICO. Un altro requisito la cui entità della richiesta sta discriminando assai pesantemente i liberi professionisti nella loro partecipazione alle gare, favorendo al contrario le grandi società di ingegneria, è quello relativo al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato. I dati al riguardo continuano ad evidenziare alcuni aspetti critici, visto che, anche nel trimestre in esame, le stazioni appaltanti hanno richiesto che i partecipanti alle gare per soli servizi di ingegneria (esclusi dunque gli appalti integrati e i bandi del settore ITC) possedessero un organico composto in media da circa 5-6 elementi. Un valore molto elevato, tenuto conto che in Italia la quasi totalità delle imprese che operano nel settore delle costruzioni e dell’edilizia ha meno di 5 dipendenti, il che di fatto esclude i liberi professionisti dalle gare di progettazione più remunerative.
Non sorprende, dunque, che sebbene i liberi professionisti, nelle diverse forme sociali di aggregazione, si aggiudichino un gran numero di questa tipologia di gare (quasi il 70%), riescano ad aggiudicarsi una fetta decisamente inferiore di importi (solo il 37,1%) e l’importo medio di aggiudicazione delle gare loro affidate si aggiri intorno ai 34mila euro, contro i circa 150mila euro delle gare affidate alle società.
Se per gli appalti integrati il ruolo marginale dei liberi professionisti appare quasi scontato, altrettanto non si può dire nel caso delle gare del settore ITC: eppure, l’aggiudicazione di questa gare ad un professionista o ad una società di professionisti appare un evento piuttosto raro anche laddove fosse prevista solo la progettazione, tanto che nel secondo semestre i professionisti si sono aggiudicati solo lo 0,6% degli importi delle gare per servizi ITC.
RIBASSI. Tutte le gare, comunque, seguitano ad essere aggiudicate con ribassi molto consistenti che arrivano anche al 76,5%. Il valore medio dei ribassi per i servizi di ingegneria senza esecuzione è pari al 32,4%, mentre quello relativo alle gare in cui è prevista anche l’esecuzione dei lavori è pari al 19,3% e nel settore ITC scende al 15,3%.
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. Un altro elemento su cui si è focalizzata l’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione riguarda il criterio di valutazione delle offerte. L’ANAC ha ricordato, infatti, che “per gli affidamenti superiori a 100.000 euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266, del Regolamento, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici” e che “il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere”.
Anche in questo caso, sembra che la situazione stia lentamente migliorando dal momento che, nel secondo semestre 2015, la norma che obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare unicamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura per importi superiori ai 100mila euro è stata disattesa solo nel 2,4% dei casi, in cui è stato indicato come criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso.
Quest’ultimo dettato normativo non vale per i bandi sotto la soglia dei 100mila euro, nonostante le direttive successive all’entrata in vigore del Regolamento (DPR 5 ottobre 2010, n.207) formulate da diverse autorità, non ultima l’ANAC appunto, invitino a favorire l’utilizzo del “cosiddetto criterio del rapporto qualità/prezzo” anche per questa tipologia di bandi. Ma la realtà è ben diversa, visto che solo nel 19,2% dei bandi con importo inferiore ai 100mila euro pubblicati nel primo trimestre del 2015 si è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualche irregolarità si riscontra anche nell’indicazione dei pesi assegnati ai diversi fattori utilizzati laddove il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 5 bandi su 69 con importo a base d’asta superiore ai 100mila euro (21,2%), non rispettano il range previsto dal comma 5 dall’art.266 del Regolamento (Dpr.207/2010), ripreso e ribadito nella determinazione dell’ANAC e un bando ha la somma dei pesi addirittura diverso da 100.
CAUZIONI. Le stazioni appaltanti incontrano infine ancora qualche difficoltà ad adeguarsi all’art.268 del Regolamento che vieta in sostanza la richiesta di cauzioni per alcune prestazioni quali “la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento” (aspetto anche questo rimarcato nella determinazione dell’ANAC). Ebbene, in 21 bandi aventi per oggetto uno o più servizi tra quelli appena elencati, viene richiesto il versamento di una cauzione.