Il Gestore dei mercati energetici (GME) informa gli operatori che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con comunicazione del 18/05/2018, ha reso al GME precisazioni in ordine alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, della deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr in relazione alla determinazione del Prezzo di riferimento rilevante di sessione, invitando il GME a dare adeguata e tempestiva informativa in merito agli operatori.
Segnatamente, l’ARERA ha rappresentato che, per le future sessioni di mercato, nei casi in cui tutte le transazioni dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di una sessione di mercato si concludano:
- a prezzi inferiori al valore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della deliberazione 435/2017/R/efr, il prezzo di riferimento rilevante di tale sessione sarà pari al medesimo valore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
- a prezzi superiori al valore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della deliberazione 435/2017/R/efr, il prezzo di riferimento rilevante di tale sessione sarà pari al medesimo valore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
Al riguardo, l’ARERA ha altresì specificato che quanto sopra trova applicazione già per la determinazione del prezzo di riferimento rilevante valevole per la sessione di oggi 22 maggio 2018, il quale, pertanto, è fissato a 377,31 €/tep.