Al Senato è stato approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia (dal 1° luglio 2019) al 1º luglio 2020 la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale e nel settore dell’energia elettrica.
CESSAZIONE DEL REGIME “DI MAGGIOR TUTELA” NEL SETTORE DEL GAS NATURALE. Il dossier del Servizio Studi del Senato ricorda che l'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto l'abrogazione, a partire dal 1° luglio 2019, della disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. La data della cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale è stata infatti fissata al 1° luglio 2019: è la data dell’abrogazione della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.
CESSAZIONE DEL REGIME DI “MAGGIOR TUTELA” NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA. L'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2019, della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali. La disposizione citata ha inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall’Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si trovino senza fornitore.
Il comma 60 in esame era intervenuto sulle disposizioni di recepimento del c.d. “terzo pacchetto energia” (d.lgs. 93/2011), abrogando la norma (articolo 35, comma 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell’energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia per:
- i clienti finali civili;
- le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
- che non scelgano un fornitore sul mercato libero.
A tal fine l'emendamento novella i commi 59 e 60 dell'art. 1 della legge 124/2017.
Leggi anche: “Verifiche sulle vulnerabilità sismiche delle scuole: novità nel Milleproroghe”