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Mercato tutelato dell'energia, novità nella legge di conversione del decreto PNRR

Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici

martedì 4 gennaio 2022 - Redazione Build News

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“A decorrere dalla data prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica”.

Lo prevede il comma 1 dell'articolo 16 – ter della Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre.

Inoltre, l'Arera “adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica”.

“Qualora alla suddetta data di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo”.

All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta » sono soppresse.

Ai fini dell’individuazione dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

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