Con la delibera n. 18/2018/G, la Corte dei Conti ha approvato la relazione concernente “Il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico (l. n. 289/2002)”.
La relazione esamina i diversi stralci in cui è articolato il suddetto Piano straordinario, evidenziando il passaggio da una logica emergenziale ad una strutturale nella programmazione degli interventi, l’inadeguatezza delle risorse finanziarie disponibili in relazione al fabbisogno stimato e all’urgenza degli interventi affermata dal legislatore e la parzialità degli interventi di messa a norma, che hanno interessato solo una porzione limitata del patrimonio edilizio scolastico.
L’attività di controllo ha rilevato difficoltà procedurali nell’attuazione del Piano, con conseguenti rallentamenti, non solo per il primo e per il secondo stralcio, in particolare per quanto concerne la procedura di finanziamento e la concertazione tra Miur e regioni, ma anche per il terzo programma stralcio. Per quest’ultimo è stata rilevata la nuova procedura di formazione dell’elenco degli interventi, per la prima volta individuati direttamente dalle commissioni parlamentari, peraltro in assenza di criteri prestabiliti, rispetto alla procedura fino ad allora seguita, che prevedeva il coinvolgimento del Cipe. La diversa metodologia adottata ha avuto rilevanti implicazioni per l’incertezza che ne è derivata sull’avanzamento dello stesso Piano, sulla distribuzione geografica delle risorse e sugli interventi previsti a favore di edifici scolastici privati (disposta nonostante l’insufficienza delle risorse per l’adeguamento del solo patrimonio pubblico).
La relazione rileva anche il ritardo nelle procedure di revoca conseguenti alla mancata attuazione degli interventi.
Considerando i tre programmi stralcio e il programma di rimodulazione, risultano avviati 1951 progetti, mentre quelli che non hanno avuto corso sono ben 637 (24 per cento del totale).
Sono stati conclusi 1.617 interventi su 2.651 previsti, pari al 61 per cento.
L’indagine offre, infine, una panoramica, sulla base dei dati disponibili, dell’adeguamento alla normativa antisismica di tutti gli edifici scolastici esistenti in Italia, rilevando la gravità della mancata messa a norma dal punto di vista sismico per molti di essi, tenuto conto delle conseguenze e della giurisprudenza penale in materia.
All’esito dell’indagine emerge quindi la forte preoccupazione della Sezione per l’incompleto e lento adeguamento alla normativa vigente in materia.
ANAGRAFE. La Corte dei Conti valuta positivamente l’avvio dell’Anagrafe degli edifici scolastici, dopo oltre venti anni dalla sua previsione normativa.
Dall’analisi dei dati disponibili, riferiti all’anno scolastico 2017-2018, un numero pari a 17.160 edifici (pari al 43 per cento) risultava essere in zona sismica 1 e 2 (cioè dove possono verificarsi terremoti, rispettivamente fortissimi e forti), oltre il 50 per cento di questi edifici risale a prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica (1976) e solo il 21 per cento delle scuole presenti in queste aree risulta progettato o adeguato alla normativa tecnica di costruzione antisismica. Dall’anagrafe è peraltro possibile verificare che, complessivamente, il patrimonio edilizio scolastico risulta di bassa qualità, con carenze significative di vario tipo, dalla messa in sicurezza antisismica, all’acquisizione del certificato di idoneità statica, di agibilità e di prevenzione incendi come previsto dalla normativa.
Tale circostanza deve essere vista, per ovvie ragioni, con forte preoccupazione e, tenendo conto della più recente giurisprudenza in materia penale, che ha affermato la categorica impossibilità di utilizzare gli istituti non a norma, può determinare rilevanti rischi per l’organizzazione dell’attività didattica.
LE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI. La Corte dei Conti ritiene opportuno raccomandare:
- al Ministero della pubblica istruzione, di implementare un adeguato e autonomo sistema di vigilanza, tenuto conto che il Mit non risulta essere l’unica amministrazione interessata allo stato di attuazione del piano, in quanto la normativa vigente prevede specifici obblighi di vigilanza e obblighi di trasmissione di atti al Miur;
- di rendere maggiormente fruibili gli open data relativi all’anagrafe scolastica, offrendo la possibilità agli utenti di poter facilmente visualizzare per ogni interrogazione le scuole di riferimento, e non i soli codici scuola, estendendo i dati anagrafici a tutti i database relativi a specifiche caratteristiche (es. rischio sismico, progettazione antisismica, edificio vetusto,…), in modo da poter creare facilmente query che possano individuare il singolo istituto o raggruppare le scuole per ambito geografico (provincia, comune e regione), tipo di istituto (elementare, medie, superiori);
- di rendere pubblici tutti gli elementi informativi contenuti negli open data (ad esempio quelli inerenti la sicurezza e le barriere architettoniche);
- di tenere aggiornata all’anno corrente la banca dati relativa al rispetto delle normative antisismiche e di sicurezza, che risulta ancora riferirsi all’anno scolastico 2015-2016, pur prendendo atto delle rassicurazioni, fornite dal Ministero in sede di adunanza, che il previsto adeguamento avverrà entro il 2018;
- al Ministero delle infrastrutture di velocizzare le procedure di attuazione dei piani stralcio, definendo quanto prima le problematiche connesse alle erogazioni a favore degli istituti privati e alle procedure di revoca dei finanziamenti;
- al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero delle infrastrutture di predisporre, come richiesto dal Cipe con delibera n. 114/2008:
a- il quadro complessivo degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, condiviso da tutte le amministrazioni competenti in materia, con l’esplicitazione del costo relativo alle opere prioritarie e dello stato di attuazione;
b- il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti di finanziamento;
c- il fabbisogno residuo che il Ministero delle infrastrutture, nelle relazioni istruttorie relative ai due programmi stralcio approvati dal Cipe e tenendo conto della richiamata ricognizione, aveva dichiarato solo stimato sulla base di elaborazioni condotte su valori medi e riferito soprattutto agli edifici ricadenti nelle prime tre zone sismiche;
d- le procedure coordinate di finanziamento finalizzate ad evitare sovrapposizioni ed interferenze di sorta;
- di valutare con urgenza, eventualmente anche con proposte a livello normativo, le implicazioni della giurisprudenza penale della Cassazione in materia (che ha affermato che l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo), procedendo ad un’immediata ricognizione degli edifici privi dei requisiti previsti dalla più recente normativa in materia antisismica.
Il Miur e il Mit sono invitati a ricostruire e a comunicare a questa Corte il quadro dei finanziamenti e degli interventi entro il periodo intercorrente tra la comunicazione e il termine previsto dalla legge (sei mesi) per l’adozione delle misure conseguenziali.
Risulta infine necessario definire con maggiore chiarezza le competenze delle amministrazioni che dovranno succedere, nella gestione del settore, alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, soppressa dall’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 86, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.