Sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 7-5-2018 è stato pubblicato il Decreto 27 aprile 2018 del Ministero dell'Interno “Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.”
Art. 1 Comuni destinatari del contributo
1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente decreto.
Art. 2 Modello di certificazione
1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.
2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area Certificati».
Art. 3 Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Art. 4 Istruzioni e specifiche
1. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.
2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.
3. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
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