Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 139/1 del 18 maggio 2022 è pubblicato il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento.
L’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 fornisce una metodologia per calcolare l’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il riscaldamento, ma non disciplina le modalità di calcolo dell’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento. La mancanza, in tale allegato, di una metodologia per calcolare l’energia rinnovabile prodotta da pompe di calore utilizzate per il raffrescamento impedisce a tale settore di contribuire all’obiettivo generale dell’Unione in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 e rende più difficile per gli Stati membri, in particolare per quelli che registrano una quota elevata di raffrescamento nei consumi energetici, conseguire gli obiettivi per il riscaldamento e il raffrescamento e quelli per il teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 di tale direttiva.
Il regolamento delegato (UE) 2022/759 introduce nell’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 una metodologia di calcolo del raffrescamento da fonti rinnovabili, compreso il teleraffrescamento. Tale metodologia è necessaria per garantire che la quota di energia rinnovabile nel settore del raffrescamento sia calcolata in modo armonizzato in tutti gli Stati membri e che sia possibile un confronto affidabile di tutti i sistemi di raffrescamento per analizzarne la capacità di utilizzare energia rinnovabile per il raffrescamento.
La Commissione riesamina il nuovo regolamento alla luce del progresso tecnologico e dell’innovazione, della diffusione degli stock e dell’impatto sugli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
Il nuovo regolamento – in allegato - entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.