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Metropolitane, in G.U. la regola tecnica di prevenzione incendi

Per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane

lunedì 2 novembre 2015 - Redazione Build News

metropolitana_milano

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015, è stato pubblicato il decreto 21 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”.

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare la probabilita' di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;

b) assicurare la possibilita' che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si e' sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;

c) garantire la stabilita' delle strutture portanti;

e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita' contigue;

f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

CAMPO DI APPLICAZIONE. La regola tecnica si applica alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Le disposizioni tecniche, fatta eccezione del capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi, non si applicano alle metropolitane nuove che gia' dispongano di un progetto approvato dall'autorita' competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica.

ENTRATA IN VIGORE. Il decreto 21 ottobre 2015 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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