È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 il decreto ministeriale 18 marzo 2015 relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità. Il decreto ministeriale firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, dà operatività alle misure previste per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione alle operazioni di microcredito. Il provvedimento, che integra quanto già previsto nel dicembre dello scorso anno (leggi qui), consentirà di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica.
A CHI SPETTA? Il microcredito avrà lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Gli imprenditori potranno prenotare direttamente la garanzia sul sito istituzionale del fondo centrale di Garanzia, prima di recarsi da uno degli operatori del microcredito che opereranno prossimamente sul mercato.
FINANZIAMENTI. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. Gli importi finanziabili sono intesi per beneficiario e non per operatore di microcredito (art. 4, comma 1, Decreto Mef n. 176/2014).
Le disposizioni operative si applicano, come previsto dal decreto, a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione della circolare del Gestore del Fondo, che dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.