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Milleproroghe 2020: via libera dalla Camera, va al Senato. Focus su tutte le misure

Modificato l'art. 36 sulla banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici: le indicazioni tecniche devono essere fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del MISE e del Ministero del lavoro, per i profili di rispettiva competenza

giovedì 20 febbraio 2020 - Redazione Build News

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Dopo la trattazione degli ordini del giorno, oggi la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Milleproroghe 2020 - decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il provvedimento passa all'esame del Senato per il via libera definitivo.

Di seguito riportiamo una sintesi di alcune misure contenute nel provvedimento (fonte: Camera: Quadro di sintesi degli interventi n. 249 /3 del 18 febbraio 2020).

BONUS VERDE. Proroga di un anno (a tutto il 2020) dell'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800 euro (art. 10, comma 1).

PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE RICETTIVE. Differimento dei termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (LEGGI TUTTO).

INNOVAZIONE IN MATERIA DI AUTOCONSUMO DA FONTI RINNOVABILI. L’articolo 42-bis prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina (LEGGI TUTTO).

BANCA DATI DIGITALE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. Le commissioni riunite competenti della Camera hanno modficato l'articolo 36 che prevede l'istituzione, presso l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.

Il volume II del dossier parlamentare del 14 febbraio 2020 spiega che il comma 1 dell'articolo 36, come modificato dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, prevede che l'INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche sulla base delle indicazioni tecniche fornite dagli uffici competenti del MISE e del MLPS.

In particolare, l'emendamento 36.11 - approvato nel corso dell'esame in sede referente - interviene sul comma 1 dell'articolo 36, prevedendo che tali indicazioni tecniche debbano essere fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del MISE e del MLPS, per i profili di rispettiva competenza.

Si ricorda che l'articolo in esame ha introdotto il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel DPR 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Nel testo originario, il comma 1 del nuovo articolo prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

BIOGAS. Proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto (art. 40-ter).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA. In materia di ambiente si segnala l'intervento con il quale si incrementa di l milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034, il finanziamento per l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, e si assegna, alla Regione Lazio, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 5 milioni di euro all'anno dal 2023 fino al 2034, a favore del territorio di Roma Capitale, per il perseguimento di analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM 10) (articolo 24, co. 5-bis-5-quater).

Con riferimento agli interventi in materia di territorio, si segnalano le seguenti misure:

- il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori;

- il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione (art. 1, co. 8-ter);

- il differimento al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale (art. 1, co. 10-septies);

Tra le misure in materia di energia contenute nel provvedimento si segnala, in primo luogo, l'articolo 12, comma 3, il quale:

- dispone la proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas;

- dispone la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell'energia elettrica per le piccole imprese, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022;

- demanda all'ARERA l'adozione di disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;

- detta disposizioni sulle modalità e i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, nonché sull'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l'esclusione dei soggetti dall'Elenco stesso.

Con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile (FER):

- è disposta la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (articolo 40-ter);

- si prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE cd. RED II ed in attuazione delle disposizioni ivi contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina (articolo 42-bis).

Si segnalano i seguenti ulteriori interventi in materia di energia:

- proroga dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021 del termine di adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (articolo 12, comma 4-bis);

- introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale (articolo 34-bis);

- previsione dell'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., con decadenza del consiglio di amministrazione in carica (articolo 40).

INFRASTRUTTURE. Interventi in materia di Commissari straordinari, volti a prevedere:

- la nomina, entro il 28 febbraio 2020, di un Commissario, dotato degli stessi poteri dei commissari straordinari previsti dal decreto-legge "sblocca cantieri", incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana (art. 16, comma 1);

- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), al fine di consentirne l'immediata operatività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate (art. 16, comma 1-bis);

- la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020, di un Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna (art. 16, comma 1-ter).

Interventi in materia di finanziamento di programmi di manutenzione del patrimonio viario, e in particolare:

- l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, alle città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole (art. 31-bis, comma 3);

- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine (previsto dalle legge di bilancio 2018, che ha autorizzato finanziamenti per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) entro cui le province e le città metropolitane devono certificare, con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, e al 31 dicembre successivo all'anno di riferimento del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023 (art. 35, comma 1-quater);

- la previsione che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (art. 13, comma 5-quinquies).

Misure concernenti le concessionarie e le tariffe autostradali, e in particolare:

- la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, del termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi, nonché la conferma dell'obbligo per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 9-bis);

- il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza (art. 13, comma 3);

- l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e la previsione che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedono alla revisione della convenzione unica vigente (art. 34, comma 1-bis);

- una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. Si prevede, in particolare, che nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario la gestione di tali strade o autostrade possa essere affidata ad ANAS S.p.A. (in tal caso tenuta anche a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento) e che l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche (come previsto dall'art. 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) le penali e un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno (art. 35).

PROTEZIONE CIVILE. Tra gli interventi in materia di protezione civile si segnalano, in particolare, i seguenti:

- la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la durata dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo del ponte Morandi;

misure concernenti il sisma del 2009 in Abruzzo, tra cui:

- la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti (art. 15, co. 5);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il ripristino della funzionalità degli immobili scolastici ed universitari nei territori colpiti dal sisma (art. 15, co. 5-bis);

- l'estensione, ai comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, della riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 4, co. 3-novies e 3-decies);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della scadenza dello stato di emergenza conseguente al sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 15, co. 6);

- la proroga al 31 dicembre 2021 della durata delle concessioni e delle locazioni di immobili pubblici a privati nella città di Venezia, colpita dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019 (art. 15, comma 7-ter);

- il differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e il differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 6, co. 5-novies e 5-decies).

EDILIZIA SCOLASTICA. Con riferimento all'edilizia scolastica: si proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 6, co. 4); si differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (art. 6, co. 5-novies); si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 15, co. 5-bis).

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