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Milleproroghe 2021: in vigore la legge di conversione pubblicata in Gazzetta

In Gazzetta ufficiale la legge 26 febbraio 2021, n. 21

martedì 2 marzo 2021 - Redazione Build News

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È entrata in vigore oggi 2 marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Milleproroghe 2021 – DL 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”.

La Legge Milleproroghe 2021 è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 51 di ieri 1 marzo.

Tra le principali misure - alcune delle quali richieste ed auspicate da ANCE – si evidenziano le seguenti:

- a modifica degli art. 385 e 386 del Dlgs 14/2019 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, viene differito al 1° settembre 2021 il termine per l’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente di immobili da costruire;

(art. 12 comma 9quater)

- viene differito al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 10 del DL 32/2019 cd. “Sblocca cantieri” fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del Dlgs 50/2016 con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del suddetto Dlgs 50/2016;

(art. 13 comma 2, lett. b-bis)

-a modifica dell'art. 1 della L. 145/2018 viene, tra l’altro, previsto che, limitatamente al 2021, le P.A. qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dalla norma stessa, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa;

(art. 2 comma 4quater)

-viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016; prorogato sempre al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’art. 1, c. 1122, lett. i) della L. 205/2017), per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere specificatamente indicate nel testo;

(art. 2 commi 4septies e 4octies)

- viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'art.106 del DL 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 con la precisazione che trattasi dell’assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da convocarsi entro centottanta (anziché centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio;

(art. 3 comma 6)

-viene differita al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia straordinaria SACE (cd. “Garanzia Italia”) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente, ai sensi dell’art. 1, c. 14-bis del D.L. 23/2020;

(art. 3 comma 6bis)

-a modifica dell’art. 1 c. 577bis della L. 160/2019 viene prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia ed elevati gli importi massimi agevolabili;

(art. 3 comma 11ter)

-viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati da Banca d’Italia, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro ai sensi dell’art. 4 del DM 53/2015;

(art. 3 comma 11quater)

-viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione prevista dall’art. 24 del Dl 23/2020 dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa (imposta di registro agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà; credito d'imposta per il riacquisto);

(art. 3 comma 11quinquies)

-vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti;

(art. 11 comma 10bis)

-viene esteso fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 38-ter del DL 34/2020 per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino alla suddetta data;

(art. 12 comma 1bis)

-viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la concessione di finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 39, c. 5-bis del DL 34/2020 per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione;

(art. 12 comma 8bis)

-viene disposta la proroga al 30 giugno 2021, limitatamente per le lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021, del termine di cui all’art. 8, c. 4, lett. a del DL 76/2020 sull’adozione dello stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione da parte del direttore dei lavori. Viene, inoltre, precisato che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce;

(art. 13 comma 1bis)

-viene disposto che gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, per gli impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, siano espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. L’esercizio degli impianti è sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole dei suddetti adempimenti. Inoltre, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 ;

(art. 13 commi 7bis e 7ter)

-viene estesa all’anno 2021 la collaborazione tra Agenzia del demanio e Regioni con la Fondazione patrimonio comune dell’ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 di cui all’art. 1, c.368, della L. 145/2018;

(art. 13 comma 8bis)

-viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal DL 32/2019, il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e9, del DL 133/2014;

(art. 13 comma 14bis)

-al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'UE in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, viene prevista l’approvazione con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di specifiche linee guida con specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie;

(art. 13 comma 17bis)

-viene disposta la proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

(art. 13 comma 19bis)

Vengono disposte una serie di proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016. Tra queste:

-il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di cui agli artt. 28 e 48 del DL 189/2016 entro cui è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione;

-l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione;

(art. 17ter commi 3 e 4)

-l’estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee);

-la proroga al 31 dicembre 2023 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 39, c. 4, lett. b), del DL 109/2018 in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché delle risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso;

-il riconoscimento dell’esenzione del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17 c. 3, lett. d), del DPR 380/2001, ai titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici in questione;

(art. 17quater commi 2, 4 e5)

-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Viene, inoltre, disposto che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. Viene, altresì, disposta la proroga al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie e la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;

(art. 22bis)

-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'art.1, c.8,della L. 178/2020. In particolare, viene precisato che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta con importi raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020.

(art. 22sexies)

In Aula sono stati accolti, tra gli altri, gli ordini del giorno, 9/2845-A/105 (riformulato, prima firmataria On. Mazzetti del Gruppo FI), 9/2845-A/33 (riformulato, primo firmatario On. Ciaburro del Gruppo FdI), 9/2845-A/17 (a firma On. Rospi del Gruppo Misto) che impegnano il Governo, come auspicato da ANCE, a prorogare la scadenza della misura del Superbonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2023.

In allegato la Legge Milleproroghe 2021 e il testo coordinato

Leggi anche: “Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzioni

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