Per quanto riguarda la disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, il Milleproroghe al vaglio del Senato proroga al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.
Un'altra disposizione inserita nel Milleproroghe (articolo 1, comma 10-ter) proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall’attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile.
CONCESSIONARI AUTOSTRADALI. L’articolo 10, comma 4, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).
CONCESSIONI DI LAVORI. L’articolo 10, comma 4-bis, introdotto in sede referente, estende anche all’anno 2023 la possibilità, già prevista per l’anno 2022, per i concessionari di cui all’art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all’art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 50/2022 (18 maggio 2022), e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. Tale misura è finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
MISURE A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA PRIVATA. I commi 11-decies e 11-undecies dell’art. 10 prorogano di un ulteriore anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
PROROGA IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI. L’articolo 10, comma 11-duodecies, introdotto durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici.
PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORI. L’articolo 10-bis, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SMALTIMENTO MATERIALI A FINE VITA. L’articolo 11, comma 8-quater, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023.
BIOGAS. L’articolo 11, comma 8-octies, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Il termine originariamente previsto per l'adozione del decreto incentivante era stato originariamente stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.
QUALIFICA RIFIUTI INERTI. L’articolo 11, comma 8-undecies, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, interviene sul termine di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 152 del 2022.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi del Codice dell’ambiente.
Lo stesso decreto, all'articolo 7, stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) valuti l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
La disposizione, pertanto, proroga di ulteriori sei mesi, il termine previsto dall'articolo 7 del sopra descritto decreto ministeriale.
TERMINE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI. Il comma 1-bis dell’articolo 12, introdotto in sede referente, posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per cui - con riferimento all’anno 2022 - spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. (fonte: dossier parlamentare del 13 febbraio 2023)
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