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Milleproroghe, in GU la legge. Bonus edilizi, detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni

Differito ancora una volta, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020)

martedì 1 marzo 2022 - Redazione Build News

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Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Lo prevede l'articolo 3-sexies del Milleproroghe convertito nella legge 25 febbraio 2022 , n. 15 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 49 del 28 febbraio. La legge – in allegato - è in vigore da oggi 1 marzo 2022.

VERSAMENTI IRAP. Differito ancora una volta, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (articolo 24, Dl n. 34/2020), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.

LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI. L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

TETTO CONTANTI. Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.

BONUS INVESTIMENTI. Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

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