Il Milleproproghe 2021, ora all'esame dell'Aula della Camera, proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016).
Inoltre, il termine è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).
Il Milleproroghe dispone inoltre la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell’Interno (DM 16 marzo 2012), previa presentazione della SCIA che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 entro il 30 giugno 2021.
Per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020).
È differito di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011). (fonte: dossier parlamentare del 21 febbraio 2021)
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