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Milleproroghe, via libera dalla Camera: tutte le novità punto per punto

Prorogata al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili

mercoledì 10 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Con 362 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto l'Aula della Camera ha oggi votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210).

Il testo del provvedimento è stato approvato senza ulteriori modifiche rispetto a quelle introdotte dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio.

Riportiamo le principali misure spiegate nel dossier del servizio studi della Camera.

SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ IN FAVORE DEI GRANDI CONSUMATORI ELETTRICI NELLE ISOLE MAGGIORI. L'articolo 3, comma 2, proroga - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Durante l'esame in sede referente, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1 gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete.

FORMAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI FER. L'articolo 3, comma 2-quater, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI. L'articolo 4, comma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO. L'articolo 4, comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

Il termine che viene differito, scaduto il 31 ottobre 2015, è la risultante di una serie di proroghe succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014.

ANTICIPAZIONE PREZZO 20% APPALTATORE. L'articolo 7, comma 1, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.

DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI. L'articolo 7, comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE. La lettera b-bis) del comma 2, aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice).

ATTESTAZIONI SOA. L'articolo 7, comma 3, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

L'articolo 7, comma 4, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

Il successivo comma 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 19-bis dell'art. 357 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010) fino al quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

BANDI DI GARA E PUBBLICITÀ. L'articolo 7, comma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

EDILIZIA SCOLASTICA. L'articolo 7, commi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il comma 10 proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'art. 1, co.165, della L. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.

Il comma 11 differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) a stipulare mutui trentennali. Tale termine, sulla base di un'integrazione apportata nel corso dell'esame in sede referente, è prorogato:

- al 30 aprile 2016 nel caso in cui le gare per l'affidamento dei lavori, bandite entro il 29 febbraio 2016, siano andate deserte o prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione (c.d. appalto integrato);

- al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici sopra-soglia, cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza europea prevista dall'art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (pari a 5,225 milioni di euro), a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.

Non appare chiaro – osserva il servizio studi della Camera - se la proroga indicata al secondo punto si applichi a tutti gli appalti sopra-soglia oppure solo a quelli di cui al punto precedente che superano la soglia.

NORME TECNICHE DIGHE DI RITENUTA. L'articolo 7, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga di poco più di un anno, dal 7 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017, il termine (previsto dal comma 2-bis dell'art. 5 del D.L. 136/2004) fino al quale è possibile applicare, in alternativa alla nuova disciplina introdotta dal D.M. Infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014 (recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", entrato in vigore il 7 agosto 2014), le precedenti normative sulla medesima materia.

SISTRI. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.

La lettera b-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio – 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016). La lettera in esame precisa che l'indennizzo dovrà avvenire a seguito della procedura prevista "dal periodo che precede" (cioè dal terzo periodo del citato comma 9-bis), secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. Viene inoltre disposto che il pagamento delle somme, a titolo di anticipazione, dovrà essere effettuato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio entro il 31 marzo 2016 (nuovo quinto periodo del comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013).

Nel corso dell'esame in sede referente (con una modifica alla lett. a) del comma 1) sono state altresì dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 e applicabili dal 1° aprile 2015). Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015).

IMPIANTI DI COMBUSTIONE. L'articolo 8, comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti "vecchi", ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga.

DIVIETO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI CON PCI SUPERIORE A 13.000 KJ/KG. L'articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

COMMISSIONI CENSUARIE. L'articolo 10, comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale. Le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro diciotto mesi (in luogo di un anno) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2015 (28 gennaio 2015), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

ACCISA RIDOTTA COGENERAZIONE. L'articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

CERTIFICATI BIANCHI PER PROGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. L'articolo 10, comma 2-bis, modifica la formulazione della proroga degli incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, sostituendo all'originaria formulazione della norma ("per i soli anni 2015 e 2016") la dizione "sino al 31 dicembre 2016". Tale proroga è comunque riconosciuta quando il richiedente presenti, entro il 31 dicembre 2016 (nella formulazione originaria il termine era il 31 dicembre 2015) progetti in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata. e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione.

IMMOBILI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L'articolo 10, comma 3, proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Consob. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. Durante l'esame presso le Commissioni riunite, la norma è stata integrata per escludere da tali limiti per il 2016 gli enti locali.

LOCAZIONE IMMOBILI PA. L'articolo 10, comma 6, estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

SISMA 2012 E IMPIANTI RINNOVABILI. L'articolo 11, comma 2 , dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 (termine fissato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 78/2015) al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.

Il successivo comma 2-ter proroga di due anni, quindi fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Viene altresì estesa di due anni l'applicabilità della conseguente copertura finanziaria (quantificata nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite.

PROROGA TERMINI PER BAGNOLI-COROGLIO. L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli - Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo.

Il comma 2 destina - entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici - le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 33, comma 13, del citato D.L. 133/2014).

Il comma 3 modifica in più punti il comma 12 del citato articolo 33, al fine di:

- sopprimere ogni riferimento nella disciplina vigente alla previsione della costituzione di una apposita società per azioni da parte del soggetto attuatore per finalità legate al trasferimento al medesimo soggetto attuatore, con oneri a carico del medesimo, della proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento (e conseguentemente sopprimere il riferimento alla parola "azioni" presente nella disciplina vigente);

- inserire una disciplina degli strumenti finanziari per un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, che viene versato alla curatela fallimentare. Tali strumenti finanziari (di durata massima di 15 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione) sono emessi sui mercati regolamentati dallo stesso soggetto attuatore (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società in house dello Stato). Le modalità dell'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti al soggetto attuatore non sono definite con il decreto di nomina del medesimo soggetto, come previsto dalla normativa vigente, ma con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore degli immobili e delle aree citati da parte dell'Agenzia del Demanio;

- precisare che l'emissione dei predetti strumenti finanziari non comporta l'esclusione dalla disciplina sui compensi degli amministratori e dei dipendenti relativa al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali (prevista dall'articolo 23-bis del D.L. 201 del 2011);

- chiarire che la trascrizione del decreto di trasferimento (delle aree e degli immobili) deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

- mantenere fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.

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