Ieri il Senato ha approvato in via definitiva, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
Il provvedimento non è stato ulteriormente modificato rispetto alla versione licenziata dalla Camera.
PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI. Una norma stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO. Viene differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.
Il termine che viene differito, scaduto il 31 ottobre 2015, è la risultante di una serie di proroghe succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014.