Efficientamento energetico

Milleproroghe/4: le novità su oneri di sistema e formazione installatori impianti FER

Gli utenti non domestici pagheranno gli oneri di sistema in bolletta nello stesso modo in cui pagano i costi di rete

giovedì 25 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Ieri il Senato ha approvato in via definitiva, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Il provvedimento non è stato ulteriormente modificato rispetto alla versione licenziata dalla Camera.

GLI UTENTI NON DOMESTICI PAGHERANNO GLI ONERI DI SISTEMA IN BOLLETTA NELLO STESSO MODO IN CUI PAGANO I COSTI DI RETE. L'articolo 3, comma 2 lettera b dà mandato all'Autorità per l'Energia “ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”.

Sono stati dunque modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1 gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete.

FORMAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI FER. Viene prorogata dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ACCISA RIDOTTA COGENERAZIONE. È differito al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

CERTIFICATI BIANCHI PER PROGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. Viene modificata la formulazione della proroga degli incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, sostituendo all'originaria formulazione della norma ("per i soli anni 2015 e 2016") la dizione "sino al 31 dicembre 2016". Tale proroga è comunque riconosciuta quando il richiedente presenti, entro il 31 dicembre 2016 (nella formulazione originaria il termine era il 31 dicembre 2015) progetti in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione.

SISMA 2012 E IMPIANTI RINNOVABILI. Viene disposta una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

È prorogato di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 (termine fissato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 78/2015) al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.

È confermata per altri due anni, quindi fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Viene altresì estesa di due anni l'applicabilità della conseguente copertura finanziaria (quantificata nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE. Viene prorogato di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti "vecchi", ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate le istanze di deroga.

SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ IN FAVORE DEI GRANDI CONSUMATORI ELETTRICI NELLE ISOLE MAGGIORI. Prorogato - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e rideterminate le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio.

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