“Siamo entusiasti dell’attenzione che il Parlamento sta finalmente rivolgendo al delicato tema dell’equo compenso” dichiara Egidio Comodo, neo Presidente di Fondazione Inarcassa, braccio operativo di Inarcassa sui temi della professione che rappresenta ingegneri e architetti liberi professionisti.
Da oltre un anno infatti la Fondazione auspica una seria riflessione sul punto, volta all’introduzione dell’istituto della “giusta remunerazione” per le prestazioni professionali, sottolineandone l’importanza al fine di riaffermare la dignità professionale delle partite Iva ordinistiche.
Per questo, la Fondazione Inarcassa ha accolto con soddisfazione la notizia dell’avvio, pochi giorni fa, dell’iter legislativo, in Commissione lavoro del Senato, di un disegno di legge in materia di equo compenso e responsabilità civile delle professioni ordinistiche, presentata dal Sen. Sacconi. Analoga considerazione vale per la proposta di legge depositata alla Camera dall’On. Berretta.
“Ci auguriamo che tali iniziative siano il segno della presa di coscienza da parte dei nostri parlamentari che il tema non è più procrastinabile, come certificato dal perdurante stato di crisi in cui versano i liberi professionisti italiani”, commenta il neo eletto Presidente.
“Tutelare il lavoro autonomo è una delle priorità della Fondazione e un provvedimento in tal senso arginerebbe la guerra al ribasso dei prezzi delle prestazioni professionali. La Fondazione non può che augurarsi responsabilità e attenzione costante fino alla creazione di una legge che permetta ai professionisti di lavorare al massimo delle loro potenzialità” conclude Comodo.
LA PROPOSTA DI LEGGE BERRETTA. La proposta di legge presentata dal deputato Berretta – IN ALLEGATO - recante “Disposizioni in materia di equità del compenso delle professioni regolamentate”, si compone di tre articoli:
Art. 1 Oggetto. “Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.”
Art. 2 Nullità delle clausole vessatorie. “È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o Collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal Decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria. “Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”
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