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Mise: esclusi dai SEU centri commerciali, mercati, interporti e aeroporti

Rispondendo a un'interrogazione, il sottosegretario al Mise ha precisato che la definizione di “Unità di Consumo” consente di escludere dal Sistema Efficiente di Utenza i sistemi estesi che di fatto sono multicliente

giovedì 18 giugno 2015 - Redazione Build News

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La definizione di unità di consumo consente di escludere dal SEU (Sistema Efficiente di Utenza) i sistemi estesi che di fatto sono multicliente, quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi.

Lo ha precisato il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli, rispondendo all'interrogazione n. 3-01468 (presentata il 26 novembre 2014) del senatore Girotto e altri sui sistemi efficienti di utenza (SEU). 

L'INTERROGAZIONE. Nell'interrogazione si chiedeva di sapere se il ministro dello Sviluppo economico “ritenga, entro i limiti di propria competenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con particolare riferimento alla definizione di "Unità di Consumo", coerenti con i principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE”.

La deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, all'interno dei quali sono ricompresi anche i Sistemi efficienti di utenza, ha definito, all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), l'"Unità di Consumo (UC)" del cliente finale come "l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto".

Secondo gli interroganti tale definizione “non sembra essere in linea con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115 del 2008, che parla esclusivamente ed espressamente di "cliente finale". Un'interpretazione soggettiva e restrittiva di unità di consumo potrebbe infatti escludere dai benefici tariffari spettanti ai Sistemi efficienti d'utenza (SEU) e ai Sistemi esistenti equiparati ai sistemi efficienti d'utenza (SEESEU) molte infrastrutture logistiche o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, eccetera, che spesso costituiscono un unico cliente finale in quanto caratterizzate da un'unica rete elettrica e un'unica bolletta dell'energia, sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, concorrono congiuntamente con la "finalità produttiva" dell'infrastruttura nella quale insistono rappresentando a tutti gli effetti dei servizi ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio”.

Un'interpretazione restrittiva di "unico prodotto finale e/o servizio" potrebbe comportarne l'ingiustificata e incoerente esclusione dalla definizione di "Unità di Consumo" e conseguentemente dai benefici tariffari previsti per i SEU/SEESEU.

LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO. Nella sua risposta, il sottosegretario Giacomelli evidenzia che “il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i SEU (sistemi efficienti di utenza) siano caratterizzati da un unico cliente finale e che vi sia un'unica area interamente nella piena disponibilità dell'unico cliente finale. Nel dare attuazione a tale decreto legislativo occorre quindi implementare strumenti che consentano di individuare in modo univoco l'unico cliente finale e l'area di pertinenza. Tali strumenti devono anche evitare interpretazioni estensive della legge finalizzate ad ammettere all'interno dei SEU realtà piuttosto estese in cui, pur esistendo una pluralità di clienti finali, opera un unico intermediario che potrebbe essere erroneamente considerato come cliente finale unico”.

Il cliente finale, ricorda il sottosegretario, “è definito dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (in seguito modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011) come un soggetto che acquista energia elettrica per uso proprio. Al fine di tenere conto in modo univoco di tutto ciò e di non includere in tale definizione gli intermediari, è stata introdotta la definizione di unità di consumo, facendo riferimento a quanto già esistente in ambito catastale (da qui deriva il riferimento alle unità immobiliari). La definizione di unità di consumo consente perciò di escludere dal SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi), evitando che essi siano impropriamente considerati come sistemi monocliente per il solo fatto di avere un intermediario unico (tipicamente il consorzio) o una bolletta energetica unica.

Anche la Commissione Europea (nota interpretativa del 22 gennaio 2010) identifica tali realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribuzione chiusi che, per come sono definiti dalla direttiva 2009/72/CE, sono ben diversi dai SEU”.

RIENTRANO TRA I SEU GLI IMPIANTI IBRIDI CHE UTILIZZANO LE FONTI NON RINNOVABILI IN QUANTITÀ MINIMALE AL SOLO FINE DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DELLE FER. Nell'interrogazione era stato chiesto anche se il titolare del Mise “ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4. delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma)”.

In proposito, il sottosegretario segnala che “il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i SEU siano caratterizzati dalla presenza d'impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Non rientrano, pertanto, tra i SEU i sistemi caratterizzati da impianti ibridi, cioè quelli alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.

Tecnicamente sono impianti ibridi anche gli impianti che utilizzano fonti non rinnovabili solo in quantità strettamente necessaria per consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, soprattutto nella fase di accensione (tipicamente impianti alimentati da biomasse).

Dal punto di vista normativo, invece, l'energia elettrica complessivamente prodotta dagli impianti ibridi per i quali l'energia elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili non supera il 5 per cento del totale è sempre stata considerata energia elettrica al 100 per cento prodotta da fonte rinnovabile (si vedano il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 e il decreto interministeriale 6 luglio 2012). Per questo motivo, si ritiene che tale equiparazione sia legittima anche nel caso dei SEU al fine di evitare disparità di trattamento”.

Giacomelli precisa che “ciò non significa comprendere tra i SEU i termovalorizzatori di rifiuti, né in generale gli impianti alimentati da rifiuti, perché per essi l'incidenza della produzione elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili è ben superiore al 5 per cento del totale (dell'ordine di grandezza del 50 per cento).

Ciò significa invece comprendere tra i SEU gli impianti che, seppur concettualmente classificabili tra gli ibridi, utilizzino le fonti non rinnovabili in quantità minimale al solo fine di consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, come peraltro già previsto da tutte le normative vigenti in materia d'incentivazione.

Se così non fosse, la gran parte degli impianti alimentati da biomasse non potrebbe rientrare tra i SEU”.

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