Con la Delibera 13 luglio 2021, n. 604, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato i criteri tecnici per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.
In attuazione dell’articolo 2/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, questi criteri disciplinano le disposizioni tecniche per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche.
In tal modo vengono recepiti gli articoli 9/ter e 9/quater della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Articolo 2
Definizioni
1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
a) utente finale: persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico, per uso proprio finale oppure persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un’unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;
b) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente finale di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
c) sotto-contatori: contatori di calore o dell’acqua calda, posti a valle del contatore di fornitura, atti a misurare l’energia o l’acqua calda consumata dalla singola unità immobiliare;
d) sistema di contabilizzazione indiretta di calore: dispositivi atti alla rilevazione dei consumi individuali;
e) edificio esistente: edificio realizzato con concessione edilizia rilasciata prima del 1° gennaio 2017.
Articolo 3
Misurazione dei consumi energetici
1. Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più utenti finali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l’installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori.
2. Negli edifici di cui al comma 1 deve essere misurato il consumo effettivo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
3. Negli edifici di cui al comma 1 deve essere installato un contatore di calore presso l’impianto di produzione di acqua calda centralizzato, qualora tecnicamente possibile.
4. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione dei sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o conveniente in termini di costi rispetto al potenziale risparmio energetico, per la misurazione dei consumi di riscaldamento si ricorre all’installazione, a cura dei proprietari, di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente nelle singole unità immobiliari, salvo che tale installazione risulti non conveniente in termini di costi.
5. L’installazione di sotto-contatori in edifici esistenti è considerata tecnicamente possibile, qualora non richieda la sostituzione delle tubazioni di collegamento già esistenti nell’edificio.
6. Se l’installazione dei sotto-contatori e dei sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 è tecnicamente impossibile o non conveniente in termini di costi rispetto al potenziale risparmio energetico, ciò deve essere riportato da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in un’apposita relazione tecnica da allegare al libretto dell’impianto. L’efficienza in termini di costi per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione indiretta del calore deve essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
7. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 installati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 devono essere dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e convenienza in termini di costi. Sono considerati leggibili da remoto i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore per la cui lettura non è necessario l’accesso alle singole unità immobiliari.
Articolo 4
Contabilizzazione dei consumi energetici
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell’articolo 3, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni nonché al consumo di acqua calda, quando prodotta in modo centralizzato, è da adottare la seguente procedura:
a) l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Tale quota non può comunque superare l’80 per cento;
b) gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi, le superfici o volumetrie utili, le potenze installate o secondo altri criteri.
2. La determinazione delle quote e dei criteri per la ripartizione degli importi rimanenti, di cui al comma 1, spetta all’assemblea condominiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative per gli edifici in cui alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, si è già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui all’articolo 3 e alla suddivisione delle relative spese.