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Misurazione e fatturazione dei consumi energetici nei condomini: novità nel nuovo D.Lgs. n. 73/2020

Dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020. Entro il 1° gennaio 2027, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto

mercoledì 15 luglio 2020 - Redazione Build News

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Integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.

È questa una delle novità contenute nel decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 di ieri e vigente a partire dal 29 luglio prossimo.

L'articolo 9 di questo D.Lgs. apporta all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;»;

b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:

«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;»;

2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.»;

e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;

f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.»;

g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:

«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;

h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':

1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;

2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9, punto 3;

4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;

5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;

6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».

L'articolo 19 del nuovo D.Lgs. aggiunge, dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, il seguente:

«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».

Leggi anche: “Efficienza energetica: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/2002

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